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Ordinanza — n. 25759/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to procedural extinction caused by failure to request settlement within deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25759/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer failed to request a simplified settlement by the statutory deadline of December 31, 2018. The taxpayer had previously requested an expedited definition of the case, which legally required them to formally request the settlement process within the specified timeframe to avoid automatic termination. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute ceased to exist, leading to the dismissal of the Agency's appeal.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 10, D.L. n. 50/2017; Art. 11, comma 10, ultimo periodo, D.L. n. 50/2017: Failure to request the simplified settlement procedure within the prescribed deadline results in the extinction of the judicial proceeding due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified settlement procedure deadline compliance failure cessation of subject matter procedural termination imposta diretta procedura di ricupero d'imposta impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 11, comma 10, D.L. n. 50/2017
Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del- l'art. 11 del decreto-legge n.
Art. 11, comma 10, ultimo periodo, D.L. n. 50/2017
Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del- l'art. 11 del decreto-legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12017/2020
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10534/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro MARIA MANFRENUZZI, n.q. di titolare della della ditta individuale EMMEPI DI MANFRENUZZI MARIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Moschetti, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco D'Ayala Valva in Roma, viale Parioli, n. 43; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Vene- to, n.108/05/2013 depositata il 14 ottobre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 18 maggio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, ri- gettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sen- tenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso n.12/9/2012 di accoglimento del ricorso proposto da Manfrenuzzi Maria, n.q. di ti- tolare dell'omonima ditta individuale Emmepi, avente ad oggetto l' avviso di accertamento per II.DD., IVA e accessori relativi all'anno di imposta 2005.

2. In particolare, il giudice di prime cure riteneva fondata e assorben- te l'eccezione pregiudiziale relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio, decisione confermata dal giudice d'appello.

3. Avverso la decisione della CTR propone ricorso l'Agenzia delle En- trate, affidato a due motivi, mentre il contribuente ha resistito con controricorso. Considerato che:

4. Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del- l'art. 11 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della prima rata dell'importo liquidato in applicazione del beneficio. Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, entro lo stesso termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presen- tare istanza di trattazione, pena l'estinzione del giudizio.

5. Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto - come peraltro chiesto da parte contribuente fin , ets._ A- cc_ L,1 àeelL dalla nota di deposito del 2021\(- per cessazione della materia del cLb contendere (Cass. n.12017/2020); le spese del giudizio estinto resta- -141512 1 no a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del comma 10, ultimo periodo, del citato art.

11.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Rom