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Ordinanza — n. 25755/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by ex-shareholder against tax authority's notification ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25755/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's preliminary objection regarding his standing as a liquidator but allowed his main appeal against the tax authority's notification ruling. While the taxpayer argued the tax office failed to notify him due to an incorrect domicile, the court found the lower court erred in applying the statutory deadline for notification changes. Consequently, the decision was overturned and remanded for a new evaluation of the taxpayer's right to defense.

Regesto Legislator

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Art. 60 comma 3 DPR n. 600/1973; Art. 366 c.p.c.: The notification of tax documents to a taxpayer whose domicile has changed takes effect only after thirty days, not immediately, to safeguard the right of defense; a taxpayer retains standing as an ex-shareholder even after the company's liquidation.

Parole chiave

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tax notification deadline domicile change effect right of defense ex-shareholder standing tax appeal cassation assoggettamento all'IVA indagine per frode iva dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 60 comma 3 DPR n. 600 del 1973
Art. 366 primo comma n. 4 cod. proc. civ.
Tanto premesso, va superata l'eccezione preliminare di inammissi- bilità ex art. 366, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 7 aprile 2017 n. 9097
Cass. 360 del 2003
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto ai n. 27320/2015 R.G. proposto da MAURO ANTONIO, in proprio e quale ultimo liquidatore della società PROMOTION CASA S.R.L., rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Rufini, con domicilio eletto in Roma, viale Vaticano 46; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardia n.2046/29/2015 depositata il 14 maggio 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombar- dia, veniva rigettato l'appello proposto da Mauro Antonio, in proprio e quale ultimo liquidatore della cessata società Promotion Casa S.r.l., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Como n. 84/1/2013 avente ad oggetto l'avviso di accertamento elevato nei confronti della società per IVA, IRES, IRAP e accessori 2007.

2. Il giudice di appello condivideva la decisione di primo grado, consi- derando legittime le riprese nell'an e nel quantum, essendo l'atto im- positivo stato notificato ritualmente alla società.

3. Avverso tale decisione propone ricorso il contribuente, cui replica l'Agenzia con controricorso. Considerato che:

4. Pregiudizialmente va dichiarato il difetto di legittimazione in capo a Mauro Antonio n.q. di liquidatore della società Promotion Casa S.r.l. estinta per cancellazione dal registro delle imprese intervenuta in data 27.11.2012, ferma restando la sua legittimazione in proprio quale ex socio.

5. Tanto premesso, va superata l'eccezione preliminare di inammissi- bilità ex art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. articolata in con- troricorso. Va reiterato che, «Con la proposizione del ricorso per cas- sazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponen- done uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coe- rente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della cor- rettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimo- strare i fatti in discussione» (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).

6. Orbene, è certo vero che nel ricorso non viene indicato il rilevante paradigma dell'art.360 primo comma cod. proc. civ., comunque indivi- duabile nel n.3 dello stesso per violazione di legge, e la censura dedotta è enucleabile nella violazione dell'art.60 comma 3 del d.P.R. n.600 del 1973 per aver la CTR erroneamente ritenuto che le variazioni e modi- ficazioni dell'indirizzo del domicilio eletto hanno effetto dal sessante- simo giorno, con conseguente ritenuta regolare notificazione del que- stionario a parte contribuente nonostante il mutato domicilio eletto ai fini delle comunicazioni fiscali.

7. Il motivo è fondato, alla luce dell'incostituzionalità dichiarata dalla sentenza n.360 del 2003 dell'art.60, ultimo comma del d.P.R. n.600 del 1973, nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione an- nuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica. Il giudice delle leggi ha infatti stabilito che il legislatore nell'esercizio della sua discre- zionalità può effettivamente prevedere che le variazioni di indirizzo ai í fini delle notificazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria non ab- biano un effetto immediato, ma contenuto per non pregiudicare il di- ritto di difesa e che certamente si verifica se si protrae per un periodo eccessivamente lungo, addirittura pari al termine di impugnazione di- nanzi alle commissioni tributarie. Il termine cui fare riferimento è per- tanto di trenta giorni.

8. Alla luce di quanto precede ha errato la CTR ad applicare la disposi- zione di legge suddetta e, in sede di rinvio, il giudice del merito valuterà ove vi sia stata o meno una autofna distinta comunicazione valida di richiesta di documentazione relativa ai costi esposti nella dichiarazione dei redditi 2007 ai fini del corretto incardinamento del procedimento amministrativo 9. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al profilo oltre che per la liquidazi