Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25753/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal as withdrawn by the taxpayer, extinguishing the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25753/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished due to the taxpayer's formal withdrawal of the lawsuit. The taxpayer submitted a written act of renunciation, citing the simplified settlement procedure under Article 6 of Legislative Decree No. 193 of 2016, which the tax agency did not contest. Consequently, the court ruled that the litigation was definitively concluded and ordered the taxpayer to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 164 c.p.c.: A taxpayer's formal withdrawal of a tax appeal, accompanied by proof of notification and invoking the simplified settlement procedure, results in the immediate extinction of the lawsuit and the allocation of litigation costs to the withdrawing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal withdrawal simplified settlement procedure litigation cost allocation extinction of lawsuit taxpayer renunciation rinuncia al reddito conseguenze del ritiro inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 193 del 2016
Art. 164 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10086/2014 R.G. proposto da MASSIMO MARINI, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Tulli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale America n.93; - ricorrente - contro i. AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n.569/39/2013 depositata il 14 ottobre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, veniva rigettato l'appello proposto da Marini Mas- simo contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina n. 388/5/2010, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente proposto avverso la cartella di pagamento emessa a seguito della definitività dell'avviso di accertamento n. RC4010300851 relativo all'anno di imposta 2004.

2. Il giudice di prime cure riteneva rituale la notifica dell'avviso sotto- stante e inammissibile il ricorso avverso la cartella, decisione confer- mata dal giudice d'appello.

3. Avverso tale decisione propone ricorso il contribuente per tre motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Il ricorrente depo- sita da ultimo atto di rinuncia del ricorso. Considerato che:

5. Nella nota di deposito denominata "atto di rinuncia al giudizio" il contribuente ha reso noto di voler rinunziare al ricorso con atto sotto- scritto dal difensore, rendendo noto di aver adito la definizione agevo- lata di cui all'art.6 del d.l. n.193 del 2016. Tale dichiarazione è stata anche corredata da prova della sua notifica, cui l'Agenzia non ha repli- cato. tZ, 6. La controversia è pertanto definita e il ricorso va senz'altro dichia- rato estinto a spese di lite compensate. P.Q.M., La Corte dichiara l'estinzione del ritnoserécompensa le spese di lite. Così deciso in Roma