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Sentenza — n. 25751/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 25751/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25751/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Non vi è alcun ingiustificato pregiudizio arrecato alle ragioni dei cre- ditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. In- fatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. Il principio è largamente condiviso dalla giurisprudenza della Sezione e delle stesse Sezioni unite (cfr. da ultimo Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 619 del 15/01/2021), che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla so- cietà cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo re- stando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di respon- sabilità eventualmente esistente, con conseguente eccentricità della decisione della CTR rispetto a tale consolidato quadro di diritto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 25751/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto e la sentenza impu- gnata dev'essere cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in di- versa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

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Testo completo

sociali.

8. Non vi è alcun ingiustificato pregiudizio arrecato alle ragioni dei cre- ditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. In- fatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. Il principio è largamente condiviso dalla giurisprudenza della Sezione e delle stesse Sezioni unite (cfr. da ultimo Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 619 del 15/01/2021), che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla so- cietà cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo re- stando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di respon- sabilità eventualmente esistente, con conseguente eccentricità della decisione della CTR rispetto a tale consolidato quadro di diritto.

9. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto e la sentenza impu- gnata dev'essere cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in di- versa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al profilo oltre ch