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Ordinanza — n. 25702/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25702/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25702/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 421/47/11, la C.t.p. di Roma, nel giudicare sui ricorsi, riuniti, proposti dal sig. Luigi Gargiulo avverso gli avvisi di accertamento n. RC8050100587/2008 e n. RC8050100591/2008 traenti origine da accertamenti su movimentazioni bancarie ex art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 su conti correnti cointestati all'odierno ricorrente ed alla di lui moglie Loredana Erriquez, ha respinto il ricorso e confermato la legittimità dell'avviso di accertamento. Il giudice di primo grado ha affermato che la norma contenuta nell' art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 istituisce una presunzione legale con la conseguenza che colui a favore del quale sia stabilita (ossia l'Amministrazione finanziaria) è dispensato dal fornire qualunque prova della sua pretesa, trasferendosi sul contribuente l'onere di dimostrare che il dato acclarato non corrisponde alla realtà.

Regesto Legislator

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art. 2697 cod. civ; Ordinanza — n. 25702/2022 — snciv · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese essendo la Agenzia delle Entrate rimasta intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis del medesimo art.13, se dovuto.

Parole chiave

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titolari di conti bancari sequestro di conti bancari contratto di giro bancario trasmissione di documenti bancari attività lucrativa del coniuge conto corrente

Disposizioni normative citate

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art. 2697 cod. civ
600 del 1973 e dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2552/2015 R.G. proposto da: GARGIULO LUIGI f INÀ] elettivamente domiciliat§ in Roma Via - Crescenzio n. 2, presso lo studio dell'avvocato prof. Guglielmo Fransoni, rappresentato e difeso dall'avvocato prof. Guglielmo Fransoni, dall'avvocato prof. Pasquale Russo e dall'avvocato prof. Francesco Padovani. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOLA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - intimateLÌ- Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 355/21/13, depositata in data 29 ottobre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Con sentenza n. 421/47/11, la C.t.p. di Roma, nel giudicare sui ricorsi, riuniti, proposti dal sig. Luigi Gargiulo avverso gli avvisi di accertamento n. RC8050100587/2008 e n. RC8050100591/2008 traenti origine da accertamenti su movimentazioni bancarie ex art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 su conti correnti cointestati all'odierno ricorrente ed alla di lui moglie Loredana Erriquez, ha respinto il ricorso e confermato la legittimità dell'avviso di accertamento. Il giudice di primo grado ha affermato che la norma contenuta nell' art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 istituisce una presunzione legale con la conseguenza che colui a favore del quale sia stabilita (ossia l'Amministrazione finanziaria) è dispensato dal fornire qualunque prova della sua pretesa, trasferendosi sul contribuente l'onere di dimostrare che il dato acclarato non corrisponde alla realtà.

2. Il contribuente ha proposto appello lamentando che la presunzione fondata sui prelevamenti si applica solo ai soggetti che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo laddove l'Ufficio stesso dava atto che il contribuente non svolgesse attività di impresa o di lavoro autonomo nonché che fossero stati considerati non giustificati i versamenti fino alla concorrenza del reddito dichiarato e di una vincita al totocalcio di C 10.000,00; infine, si è doluto della violazione della presunzione degli accreditamenti. Si costituiva l'Ufficio chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della gravata sentenza.

3. Con sentenza n. 355/21/2013, la C.t.r., in data 29/10/2013, ha accolto l'appello annullando gli avvisi limitatamente agli importi dei prelevamenti riscontrati.

4. La sentenza della C.t.r. è stata impugnata dal Sig. Luigi Gargiulo sulla scorta di due motivi. L'Agenzia delle Entrate, non essendosi costituita nei termini previsti dalla legge mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione orale. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 4 maggio 2022, per la quale non sono state presentate memorie. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 32 del d.P.R n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando l'error in iudicando nella parte in cui in sentenza si afferma che il contribuente sia gravato dell'onere di dare conto dell'effettiva imputazione dell'accreditamento, ai fini del reddito imponibile e che tale onere era stato da Luigi Gargiulo assolto solo in parte e ciò in violazione della disciplina della cd. presunzione degli accreditamenti prevista dall' art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600 del 1973. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando l'error in iudicando nella parte in cui in sentenza si afferma che l'Ufficio finanziario avesse legittimamente accertato l'esistenza di maggiori redditi diversi sulla base dell'applicazione della presunzione sugli accreditamenti senza peraltro verificare se l'Ufficio medesimo avesse rispettato il proprio onere probatorio, indicando nell'avviso di accertamento i presupposti in base ad i quali era possibile individuare l'esistenza di una diversa fonte reddituale.

2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione afferendo entrambi alla corretta applicazione della disciplina della presunzione sugli accreditamenti, sono infondati. Invero, con una motivazione sintetica ma esauriente il giudice di appello ha dato contezza del fatto che gli avvisi di accertamento in questione sono scaturiti dalle risultanze della movimentazione di alcuni conti correnti bancari del ricorrente e pongono a fondamento del recupero a tassazione tutti gli accreditamenti ed i prelievi non altrimenti giustificati.

Come condivisibilmente rimarcato dalla quinta Sezione civile della Suprema Corta con Ordinanza l'Ordinanza n. 29572 del 16/11/2018 «In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti» (Cass. 20/07/2017, n. 1519, Cass. 23/10/2020, n. 23799).

Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, le operazioni bancarie di versamento posseggono un valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia solo dimostrando che le somme sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti, dimostrazione mancante nel caso in esame. Sul punto, la C.t.r. ha correttamente applicato la norma in esame laddove ha ritenuto lecito porre a base dell'accertamento e delle rettifiche gli accreditamenti~4i-noli altriment~salvo che il contribuente non dimostri di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta.

In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese essendo la Agenzia delle Entrate rimasta intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis del medesimo art.13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma