Court dismisses appeal against tax assessment, ruling formal association status insufficient without concrete non-profit activity verification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal against a tax assessment, quashing the lower court's decision due to insufficient factual analysis. While the association formally met statutory requirements for non-profit status, the appellate court failed to verify the actual conduct of activities rather than relying solely on the meeting minutes. Consequently, the case was remanded to the Lazio Regional Tax Office for a concrete examination of whether the entity operated as a commercial screen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 of Law No. 398/1991; Art. 4, para. 7 of D.P.R. No. 633/1977; Art. 111, para. 4-quinquies of D.P.R. No. 917/1986: Formal compliance with association statutes is insufficient for tax benefits if the entity is factually used as a screen for commercial activities; the court must verify the actual non-profit nature of operations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
el fenomeno asso- ciativo (partecipazione all'assemblea straordinaria da parte dei pre- sunti soci, osservanza delle disposizioni statutarie, espressione del po- tere decisionale in assemblea ecc), come attestato dal p.v.c..
7. Il motivo è fondato. Va innanzitutto rammentato che, ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all'art. 1 della I. n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell'art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del d.P.R. n. 917 del 1986.
Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si ag- giunge, poi,l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 30008 del 26/10/2021, Rv. 662783 - 02).
Infatti, l'appli- cazione del regime agevolativo dipende non solo dall'elemento for- male della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10393 del 30/04/2018, Rv. 647995 - 01).
8. Ciò premesso, nel caso di specie l'affermazione da parte del giudice d'appello ale pagg.7 e 8 della motivazione è troppo secca e generica («L'avviso di accertamento gravato e il pvc su cui il medesimo si basa non contengono elementi sufficienti a far ritenere comprovata la sus- sistenza (...)») per permettere di ritenere che la CTR si sia confrontata analiticamente i singoli elementi fattuali emergenti dal quadro istrut- torio, dal momento che non vi è evidenza che i presupposti di fatto posti a base della censura in disamina con compiuta autosufficienza siano sono presi in carico dal giudice del merito, non essendo ade- guato un fugace riferimento al p.v.c..
9. Pertanto, accolto il secondo motivo, rigettato il primo, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sen- tenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazi