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Ordinanza — n. 25684/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to superseding cessation of the subject matter via simplified payment plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25684/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying tax dispute was extinguished by the taxpayers' adoption of a simplified payment plan. The taxpayers had previously lost at the regional tax commission but later registered the full tax liabilities and sanctions, subsequently paying them off under the new simplified procedure. Consequently, the court ruled that the interest in litigation had vanished, rendering the appeal moot and unnecessary for further review.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 375, comma 2 e 380-bis.1 c.p.c.: When the subject matter of a dispute is extinguished by the application of a simplified payment plan, the subsequent cassation appeal is inadmissible due to the lack of interest in litigation.

Parole chiave

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cessation of subject matter simplified payment plan lack of interest in litigation inadmissible cassation appeal tax dispute resolution superseding payment mootness in tax cases accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Tutti e tre i ricorrenti, con riferimento alle cartelle di pagamento notificate a seguito dell’iscrizione a ruolo, si sono avvalsi della definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv.
Art. 375, secondo comma, c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25308/2015R.G. proposto da: TAGLIO 94 S.N.C. di BETTIO DIANA E FASOLATO PRIMO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roncade (TV), via Ca’ Morelli n. 12; FASOLATO PRIMO; BETTIO DIANA, elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli n. 43 , presso lo studio del prof. avv. Francesco d’Ayala Valva dal quale sono rappresentat i e difesi, unitamente al prof. avv. Francesco Moschetti e all’avv. Alberto De Felice,in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difendeex lege; -contoricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONETRIBUTARIA REGIONALE del VENETOn. 551/06/2015 , depositata il 23 marzo 2015 ;

AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF 2006 R.G. N.25308/2015 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno2022 dal consigliere dott. Valentino Lenoci ; -Rilevato che: La societàTaglio 94 di Bettio Diana e Fasolato Primo s.n.c., nonché i singoli soci Bettio Diana e Fasolato Primo, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 551/06/2015, pronunciata il 20 gennaio 2015 e depositata in segreteria il 23 marzo 2015, con la quale è stato accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti dei suddetti ricorrenti avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 121/05/2013, e sono stati quindi rigettati i ricorsi proposti dai predetti Taglio 94 s.n.c., Bettio e Fasolato avverso gli avvisi di accertamento n. T6X02ML00582/2011 (relativo ad IVA ed IRAP nei confronti della società), n. T6X01ML00620/2011 e n. T6X01ML00625/2011 (relativi ad IRPEF ed addizionali regionali e comunali nei confronti dei soci).

L’Agenzia delle Entratesi è costituita in giudizio con controricorso. La discussione del ricorso è stat a quindi fissat a per la c amera di consiglio del 9 giugno2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380-bis.1cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: Nel corso del giudizio i ricorrenti informavano la Corte che la società ed i soci avevano presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, specificando che la domanda era stata presentata sulla base di cartelle di pagamento notificate dal concessionario per la riscossione, e che era seguito l’integrale pagamento del dovuto.

R.G. N.25308/2015 Cons. est. Valentino Lenoci Su tale premessa chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Collegio rileva che a seguito della sentenza (odiernamente impugnata) n. 551/06/2015 della C.T.R. del Veneto, depositata il 23 marzo 2015, sono state iscritte a ruolo per l’intero le imposte, sanzioni e interessi contestati con gli avvisi di accertamento n. T6X02ML00582/2011 (relativo ad IVA ed IRAP nei confronti della società), n. T6X01ML00620/2011 e n. T6X01ML00625/2011 (relativi ad IRPEF ed addizionali regionali e comunali nei confronti dei soci).

Tutti e tre i ricorrenti, con riferimento alle cartelle di pagamento notificate a seguito dell’iscrizione a ruolo, si sono avvalsi della definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, estinguendo icarichi suddetti. In questa situazione, il ricorso deve ritenersi inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate in considerazione della mancata decisione nel merito del ricorso.

L’inammissibilità sopravvenuta del ricorso esime ogni statuizione in ordine al contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissi