Italian Court dismisses tax appeal for generic procedural violations and merits review of non-existent costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax company's appeal inadmissible for failing to specify procedural violations under Article 360 of the Civil Procedure Code. The court found the appellant's arguments regarding document non-consideration and the nature of costs too generic, lacking specific factual details required for review. Consequently, the appeal was rejected, and the company was ordered to pay the agency's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; The appeal must allege specific violations of law or facts; generic complaints or merits review without precise identification of omitted decisive facts render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24839/2015R.G. proposto da: ISCHIA SURGEL FOOD 2 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Forio d’Ischia (NA), via Casa d’Ascia n. 13, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Gennaro Lallo dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difendeex lege; -controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIB UTARIA REGIONALE della CAMPANIA– sede di NAPOLI n. 2983 / 44/ 2015 , depositata il 26 marzo2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno2022 dal consigliere dott.
Valentino Lenoci ; -Rilevato che: AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRES 2007 R.G. N.24839/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 1. La società Ischia Surgel Food 2 s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate –Direzione provinciale I di Napoli, con il quale veniva rideterminata l’IRES, l’IRAP e l’IVA per l’anno d’imposta 2007, sulla base del recupero a tassazione di costi relativi a fatture passive portate in detrazione, emesse dalla Sisma Restauri s.r.l., ritenute relative ad operazioni inesistenti.
2. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 403/06/2012, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente, annullava l’avviso di accertamento impugnato e condannava l’Agenzia alla rifusione delle spese e competenze di lite.
3. Proposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 2983/44/2015, pronunciata il 20 marzo 2014 e depositata il 26 marzo 2015, accoglieva l’appello dell’Ufficio e rigettava il ricorso proposto dalla società contribuente, compensando le spese del doppio grado di giudizio.
4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Ischia Surgel Food s.r.l., sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
5. La discussione del ricorso è stat a quindi fissat a per la c amera di consiglio del 9 giugno2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380-bis.1cod. proc. civ. , come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che:
6. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce “nullità ed illogicità e contraddizione logico-giuridica della sentenza nonché omessa pronuncia violazione ex art. 360 c.p.c.” Sostiene, in particolare, la società contribuente che la pronuncia impugnata sarebbe slegata dalle risultanze probatorie e documentali acquisite nel corso della fase processuale, non avrebbe tenuto conto della documentazione depositata dalla ricorrente, ed inoltre era viziata R.G. N.24839/2015 Cons. est. Valentino Lenoci da ultrapetizione, attesa la riduzione della domanda proposta dall’Ufficio in sede di appello. Con il secondo motivo di ricorso la Ischia Surgel Food 2 s.r.l. deduce che, vertendosi, nel caso di specie, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi indicati erano stati effettivamente sostenuti, e quindi potevano essere oggetto di detrazione.
7. Entrambi i motivi sono inammissibili. 7.1. Il primo motivo, invero, è assolutamente generico ed indeterminato, non comprendendosi quale ipotesi di violazione ex art.360 cod. proc. civ. venga denunciata nel caso di specie. In particolare, non viene denunciata una specifica violazione o falsa applicazione di legge, nel mentre, ove si volesse considerare qualevizio quello previsto dall’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., non viene indicato quale sarebbe il fatto decisivo per il giudizio il cui esame è stato omesso dalla C.T.R. L’appellante, peraltro, sostiene che i giudici d’appello non avrebbero dato alcun rilievo alla documentazione prodotta dalla contribuente, senza indicare, tuttavia, quali erano questi documenti, e per quale motivo la loro importanza sarebbe stata determinante ai fini del giudizio.
Con riferimento al dedotto vizio di ultrapetizione, inoltre, non si comprende in che cosa tale vizio consisterebbe, visto che non è stato riportato il contenuto dell’appello dell’Ufficio, e dalla sentenza impugnata si evince che il gravame ha riguardato l’intera decisione di primo grado. 7.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. In disparte la considerazione che anche in tal caso la ricorrente non deduce alcun vizio specifico, con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 360 cod. proc. civ., con il motivo in questione la ricorrente censura, sostanzialmente, nel merito la valutazione operata dai giudici d’appello, limitandosi ad evidenziare l’effettività delle prestazioni R.G.
N.24839/2015 Cons. est. Valentino Lenoci indicate nelle fatture, che erano da considerare soggettivamente inesistenti, senza tuttavia dire alcunché circa l’eventuale carenza della consapevolezza della falsità ideologica delle fatture, unico elemento che avrebbe potuto impedire il recupero a tassazione di tali fatture.
8. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Cortedichiara inammissibile il ricorso. Condanna la Ischia Surgel Food 2 s.r.l. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle e ntrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.600,00 per onorari , oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sen