Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 25660/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders tax agency to notify documents to taxpayer in interlocutory proceeding on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25660/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court issued an interlocutory order directing the Revenue Agency to notify specific documents to the taxpayer within sixty days. The taxpayer had appealed a tax sanction regarding unregistered employees, and the agency had filed documents to support its case. The court ruled that procedural fairness required the agency to formally serve these new evidentiary materials on the opposing party before further proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 372 c.p.c.; Art. 23, comma 8-bis, D.L. 28/10/2020, n. 137: In interlocutory proceedings before the Court of Cassation, the party submitting new documents must notify them to the opposing party within a set timeframe to ensure procedural equality.

Parole chiave

Generato dall'IA
interlocutory order notification of documents tax sanction appeal procedural fairness Revenue Agency Cassation procedure evidentiary materials lavoro nero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 372 c.p.c.
Occorre quindi ordinare all’Agenzia di notificare alla controparte, per elenco, i documenti depositati, ai sensi dell’art. 372 cod.
Art. 6 D.L. n. 119/2018
Preliminarmente si deve dare atto che la controricorrente ha depositato istanza di sospensione per domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l.
Art. 23, comma 8-bis, D.L. 28/10/2020, n. 137
2130 /17 emessa in data 1 3 gennaio 2017 e depositata in data 16 giugno 2017; udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza de l 7 luglio 2022, svoltasinelle forme di cui all’art. 23, comma 8 - bis , d.l.
Art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002
Occorre quindi ordinare all’Agenzia di notificare alla controparte, per elenco, i documenti depositati, ai sensi dell’art. 372 cod.
Art. 112 cod. proc. civ.
aveva errato nell'affermare la propria giurisdizione e, in secondo luogo , lamentando: - carente mot ivazione sulla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalle dipendenti in contestazione; - violazione dell'art. 112 cod.
Artt. 58 D.Lgs. n. 546/1992 e 345 u.c. cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
aveva errato nell'affermare la propria giurisdizione e, in secondo luogo , lamentando: - carente mot ivazione sulla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalle dipendenti in contestazione; - violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
art. 372 cod. proc. civ
Occorre quindi ordinare all’Agenzia di notificare alla controparte, per elenco, i documenti depositati, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 06/04/2016, n. 6679
Questa Corte, con sentenza 06/04/2016, n. 6679, respinto il primo motivo, accoglieva gli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla C.T.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

NANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21639/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro TROTTA PASQUINA, rappresentata e difesa dall’avv. Giampiero Balena, in forza di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla via Ridolfino Venuti n. 42 presso l’avv. Alessandro Portoghese –controricorrente – SANZIONI D.L. 12 DEL 2002 r.g. n. 21639/2017 Cons. est.

Federico Lume avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 2130 /17 emessa in data 1 3 gennaio 2017 e depositata in data 16 giugno 2017; udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza de l 7 luglio 2022, svoltasinelle forme di cui all’art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal consiglieredott. Federico Lume; dato atto che il sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Locatelli ha concluso per il rigetto del primo motivo , l’inammissibilità del secondo e l’accoglimento parziale del terzo.

Rilevato che 1. Con avviso di irrogazione sanzioni l'ufficio di Manfredonia irrogava a Pasquina Trotta la sanzione ex art . 3 , comma 3 , del d .l. n. 12 del 2002, convertito in l. n. 73 del 2002, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza di Vieste del 20 gennaio 2005, relativo all'impresa individuale di essa ricorrente, ed attestante l'asserito impiego di due dipendenti in assenza di formale assunzione ed iscrizione a libro matricola.

2. La parte proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari che lo rigettava con sentenza n. 363/07/2007.

3. La sentenza era confermata dalla C ommissione tributaria regionale della Puglia,con sentenza n. 194/25 del 25 maggio 2010.

4. Contro tale decisione proponeva ricorso per cassazione Pasquina Trotta, deducendo, in primo luogo , che la C . T . R . aveva errato nell'affermare la propria giurisdizione e, in secondo luogo , lamentando: - carente mot ivazione sulla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalle dipendenti in contestazione; - violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per mancata pronuncia su un motivo di gravame concernente l'omessa disamina da parte del giudice di primo grado del verbale di accertamento, dei libri matricola, delle r.g. n. 21639/2017 Cons. est. Federico Lume retribuzioni e del carattere notoriamente stagionale (stabilimento balneare) dell'attività svolta; - omessa motivazione e violazione degli artt. 58 d.lgs. n. 546 del 19 92 e 345 u.c. cod. proc. civ., in ordin e all'ammissibilità in appello della produzione di documenti indispensabili. Questa Corte, con sentenza 06/04/2016, n. 6679, respinto il primo motivo, accoglieva gli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla C.T.R. della Puglia.

5. La causa era qui riassunta e la C . T . R . , con sentenza n. 2130/27/2017 del 16 giugno 2017, accoglieva l’appello.

6. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, con tre motivi. Resiste con controricorso Pasquina Trottta. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 7 luglio 2022 , svoltasi nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 , per la quale la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Preliminarmente si deve dare atto che la controricorrente ha depositato istanza di sospensione per domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, con allegata prova del pagamento della prima rata. L’Agenzia ha depositato in data 16 dicembre 2020 , istanza di fissazione udienza con allegati documenti.

2. Occorre quindi ordinare all’Agenzia di notificare alla controparte, per elenco, i documenti depositati, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

P.Q.M.

r.g. n. 21639/2017 Cons. est. Federico Lume ordina ad Agenzia delle entrate la notificazione alla controparte, per elenco, dei documenti depositati, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia a nuo