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Ordinanza — n. 25642/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by invalidating lower court's finding on notice validity due to lawyer's address change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25642/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had declared the appeal inadmissible due to a late filing. The lower court had ruled that the appeal was untimely because the notice was deemed valid upon receipt at the lawyer's old address, ignoring the lawyer's subsequent move. The Court reversed this, establishing that the tax authority bears the burden of verifying the lawyer's new address when no formal notice of change was given, thereby validating the timely filing.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 1 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992; nel processo tributario, in assenza di comunicazione formale di variazione del domicilio del procuratore, è onere del notificante ricercare l'indirizzo nuovo e la notifica al domicilio reale valida anche senza comunicazione.

Parole chiave

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tax appeal timeliness service of process validity lawyer address change burden of proof notification domicile election tax Cassation procedure tax authority duty imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Pasquini, il quale aveva già trasferito lo studio a Carrara, sicché il plico è stato consegnato in luogo diverso dal domicilio reale del procuratore costituito, in violazione dell'art. 17, d.lgs.
Art. 17, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Pasquini, il quale aveva già trasferito lo studio a Carrara, sicché il plico è stato consegnato in luogo diverso dal domicilio reale del procuratore costituito, in violazione dell'art. 17, d.lgs.
Art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt.
Art. 32, comma 7, c.p.c.
180/2015 della CTP di Pistoia, "depositata in data 15/4/2015", è stata proposta tempestivamente, entro il termine lungo semestrale di cui all'art. 32,7 c.p.c., come novellato dall'art.
Art. 46, legge n. 69 del 2009
32,7 c.p.c., come novellato dall'art. 46 della legge n.
Art. 58, legge n. 69 del 2009
69 del 2009 (il quale si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009), giusta quanto previsto dagli artt.
Art. 51, d.lgs. n. 546 del 1992
civ., nullità della sentenza o del procedimento, perché la CTR ha erroneamente ritenuto che la notifica della sentenza di primo grado avesse, nel caso di specie, raggiunto lo scopo, con decorrenza del termine breve (art. 51, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1406/2008
17, comma 3" (Cass. 1406/2008; n.
Cass. n. 26313/2005
Cass. n. 13698/2005
Cass. S.U. n. 3818/2009
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28228/2016 R.G. proposto da PAOLI VASCO, LAZZERI ADA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, rappresentati e difesi dagli avvocati ALESSANDRO PASQUINI, SARA ARRIGONI e GIOVANNI GIOVANNELLI, giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrenti - contro AGENZIA delle Entrate. - intimata - avverso la sentenza n. 804/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 4/5/2016. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022 dal Consigliere Oronzo De Masi.

RITENUTO CHE I ricorrenti impugnavano, con ricorso notificato in data 17/4/2013, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia l'avviso di rettifica e liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate rideterminava in euro 350.000,00 il valore del terreno edificabile acquistato al dichiarato prezzo di euro 130.520,00, con conseguente applicazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. L'adita CTP accoglieva parzialmente il ricorso dei contribuenti e rideterminava in euro 200,000,00 il valore venale in comune commercio del cespite, con decisione successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania che dichiarava inammissibile il grave dei contribuenti, perché ai sensi dell'art. 51, d.lgs. n. 546 del 1992, proposto tardivamente.

Ricorrono i contribuenti per la cassazione della sentenza, con due motivi; l'Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso. Il processo è stato rimesso alla Sezione Ordinaria a seguito di istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 4, d. I. n. 148 del 2017. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 17, d.lgs. n. 546 del 1992, (luogo della notifica), 16. d.lgs. cit., 149 cod. proc. civ. (notifica a mezzo posta), 7, I. n. 890 del 1982 (consegna del plico postale a persona diversa dal destinatario ed invio raccomandata di "avviso"), erronea declaratoria di validità della notifica della sentenza di primo grado appellata, perché la CTR ha ritenuto essersi perfezionata la notificazione in questione al momento della ricezione del plico postale, in data 19/6/2015, presso il domicilio eletto dai contribuenti (studio legale dell'avv.

Sergio Menchini sito in Massa, Via Alberica n. 14), senza considerare che l'avv. Alessandro Pasquini, difensore in primo grado, aveva trasferito, in data 10/4/2015, il proprio studio in Carrara, Piazza Matteotti n. 24, come da certificazione dell'Ordine degli Avvocati di Massa. Assumono i ricorrenti che fosse onere del notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione della sentenza al procuratore domiciliatario, essendo mutato quello a sua conoscenza. Aggiungono, che il plico postale è stato consegnato, in data 19/6/2015, a Simona Pucci, che sottoscriveva l'avviso di ricevimento, segretaria dello studio legale dell'avv.

Menchini, senza alcuna specificazione sulla relazione tra la consegnataria, persona non abilitata a riceverlo, ai sensi degli artt.149 cod. proc. civ. e 7, I. n. 890 del 1982, e l'avv. Pasquini, il quale aveva già trasferito lo studio a Carrara, sicché il plico è stato consegnato in luogo diverso dal domicilio reale del procuratore costituito, in violazione dell'art. 17, d.lgs. n. 546 del 1992 e dei principi generali in tema di procedimento notificatorio. Nessuna raccomandata informativa, inoltre, è stata inviata, con violazione dell'art. 7, comma 6, I. n. 890 del 1982.

Con il secondo motivo deducono, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento, perché la CTR ha erroneamente ritenuto che la notifica della sentenza di primo grado avesse, nel caso di specie, raggiunto lo scopo, con decorrenza del termine breve (art. 51, d.lgs. n. 546 del 1992) per impugnare e conseguente declaratoria d'inammissibilità del gravame proposto dai contribuenti. Preliminarmente, va rilevato che i ricorrenti non hanno fornito prova alcuna del perfezionamento della definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 4, d.

I. n. 148 del 2017, per cui persiste l'interesse alla decisione nel merito della lite. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello dei contribuenti avverso la sentenza della CTP di Pistoia, n. 180/2015, considerando tardiva la notifica dell'impugnazione, "in data 9/10/2015", rispetto al termine breve di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 51, scadente "in data 19/09/2015". L'accertamento operato dal giudice di secondo grado fa emergere che la notifica, a mezzo del servizio postale, della sentenza di primo grado è stata effettuata dall'Ufficio "presso il domicilio eletto dai contribuenti" nel ricorso introduttivo del giudizio (studio legale dell'avv.

Sergio Menchini sito in Massa, Via Alberica n.

14) e che la relativa raccomandata "è stata ritirata in data 19/6/2015 mediante sottoscrizione dell'avviso di ricevimento" da parte di Simona Pucci, segretaria dell'avv. Menchini, col quale il difensore e domiciliatario dei contribuenti, avv. Alessandro Pasquini, aveva collaborato professionalmente prima di trasferire il proprio studio in Carrara, Piazza Matteotti n., 24, come appunto attestato dalla certificazione dell'Ordine degli Avvocati di Massa versata in atti. Secondo la CTR, dunque, l'Agenzia delle Entrate, parzialmente soccombente in prime cure, ha ritualmente notificato la sentenza, in data 19/6/2015, presso lo studio del difensore e domiciliatario avv.

Alessandro Pasquini, all'indirizzo conosciuto (in Massa, Via Alberica n. 14), in quanto, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 17, in mancanza di apposita comunicazione, non rileva la circostanza che il professionista, nelle more, avesse cambiato indirizzo. Il principio di diritto affermato dalla CTR, sul quale si regge la pronuncia d'inammissibilità dell'appello, appare contrario alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 1, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione.

Tale onere di notificazione è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso il difensore domiciliatario non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3" (Cass. 1406/2008; n. 26313/2005; n. 13698/2005).

Del resto, com'è stato evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, l'accertamento del domicilio effettivo del procuratore, risultando dalla consultazione (on line) dell'Albo professionale, non comporta di per sé alcun significativo pregiudizio temporale per il notificante e la parte processuale che rappresenta (Cass. S.U. n. 3818/2009) e detta soluzione realizza il bilanciamento tra l'esigenza primaria e prevalentemente pubblicistica del sollecito conseguimento della definitività della decisione, con quella dell'adeguata estrinsecazione del diritto di difesa tecnica delle parti.Dalla rilevata inidoneità della notifica oggetto d'esame a far decorrere il termine breve d'impugnazione, discende che poiché, come si legge nella narrativa della sentenza impugnata, "la spedizione dell'atto di appello è avvenuta in data 9/10/2015", l'impugnazione dei contribuenti avverso la sentenza n. 180/2015 della CTP di Pistoia, "depositata in data 15/4/2015", è stata proposta tempestivamente, entro il termine lungo semestrale di cui all'art. 32,7 c.p.c., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 (il quale si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009), giusta quanto previsto dagli artt. 37, 38, terzo comma, e 51, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, tenuto anche conto del periodo di sospensione feriale.

Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice del merito, per il giudizio di appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.