Tax court process extinguished due to missed deadline for simplified procedure request under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed the required request for simplified procedure treatment by December 31, 2020. The taxpayer and the tax agency failed to meet the statutory deadline set by Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, preventing the case from proceeding to a substantive hearing. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax litigation process extinguishes automatically if the parties fail to file the request for simplified procedure treatment within the prescribed deadline, terminating the proceedings without a substantive judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 25139/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro SiJa Segheria Industria del Legno ed Affini Spa, rappresentata e difesa dalli Avv. Randazzo Francesco con domicilio eletto in Catania, via Montello, n. 3, presso lo studio di quest'ultimo, PEC: fra ncesco. randazzo@ pec.ord i neavvocaticata n ia . it; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 2563/17/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RJ803A101078.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma h. n(,a2 DEPOSITVANC ERIA oggi„,34 20ZZ