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Ordinanza — n. 25565/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows tax appeal regarding deductible company gifts under Italian tax code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25565/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione partially overturned the Regional Tax Commission's decision, which had rejected a film production company's claim to deduct specific business expenses. While the court upheld the rejection of most costs due to lack of documentation or incorrect classification, it found error in the total denial of expenses for branded backpacks. The court ruled that these specific items met the criteria for full deductibility under the tax code, ordering the lower court to accept this portion of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 108 comma 2 ultimo periodo TUIR; Art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.: The court partially allows the appeal where the appellate judge failed to consider that certain low-value branded gifts to employees qualify for full deductibility as representation expenses under the tax code.

Parole chiave

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deducibility of expenses representation expenses tax code TUIR company gifts branded merchandise omitted examination tax appeal deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 108 comma 2 ultimo periodo TUIR
Art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE - Con i primi due motivi del ricorso (il secondo è una mera duplicazione del primo) la società deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass, Sez. U. 27,12.2019, n. 34476
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5303/2014 R.G. proposto da Mediavivere s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, presso lo studio dell'avv. prof. Giuseppe Marini, giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 102/42/2013, depositata il 4.07.2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 196/29/11 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Mediavivere s.r.l. (società di produzioni cinematografiche) avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2005, con il quale erano stati ripresi a tassazione diversi costi, ritenuti non di competenza, non documentati o non integralmente deducibili; - la CTR accoglieva l'appello dì AE evidenziando che: - risultava corretto il rilievo sulla indec ucibilità nell'anno 2005, per violazione del principio della competenza ex all'art. 109 TUIR, dei costì sostenuti dalla società contribuente per "consumo gas ed energia elettrica", "consumi [di acqua] su locazioni" ed "acquisto di un cappotto", atteso che si trattava di spese per prestazioni rese nell'anno 2004, come aveva ammesso la stessa società; - anche per l'acquisto di carburante la contribuente aveva riconosciuto che le "schede carburante" contestate dall'Ufficio non erano compilate nel rispetto della normativa vigente in materia, giacche non riportavano tutti i dati richiesti per potere ritenere detti costi certi, determinabili ed inerenti all'attività imprenditoriale; - analoga incertezza si ravvisava con riferimento ai costi per il noleggio di arredi e attrezzature teatrali, alle cui fatl:ure non erano allegati i documenti di trasporto che, seppure non obbligatori, erano di fatto necessari per provare l'effettiva movimentazione dei beni (anziché la loro cessione); - le ulteriori spese (per l'acquisto di una torta, di alcuni zainetti con il logo aziendale, per prestazioni alberghiere e congressi, riguardanti viaggi di dipendenti e collaboratori) potevano essere dedotte, in quanto spese di rappresentanza (e non di pubblicità) nei limiti di un terzo del loro ammontare e in cinque quote costanti; - la Mediavivere impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi; - l'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO CHE - Con i primi due motivi del ricorso (il secondo è una mera duplicazione del primo) la società deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod, proc. civ., per non avere la CTR considerato che le fatture riguardanti alcuni costi erano di utilità pluriennale, in quanto "relativi ad un contratto di appalto per la produzione di una fiction negli anni 2004 e 2005 i cui pagamenti a Stato di Avanzamento Lavori erano stati ricevuti prevalentemente nel 2005", per cui "anche se fossero stati contabilizzati già nel 2004 si sarebbero dovuti comunque dovuti iscrivere nella parte del bilancio relativo alle rimanenze da riportare nell'anno 2005, con l'effetto di incidere sempre sul 2005 nella determinazione del reddito imponibile"; - i motivi sono inammissibili per difetto di specificità; - essi, infatti, non riportano la tipologia idei costo di cui si sostiene la deducibilità nell'anno 2005; in ogni caso, poiché dalla sentenza impugnata si evince che si tratterebbe di spese sostenute per il consumo di gas, energia elettrica e acqua, nonché per l'acquisto di un cappotto (tutte prestazioni rese pacificamente nel 2004), non resta che ribadire che, per il principio di competenza, le stesse andavano dedotte, secondo le regole inderogabili dettate dall'art. 109 TUIR, nell'esercizio in cui era stata ultimata ia prestazione o, in caso di contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; - costituisce orientamento consolidato quello per cui "In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito, dettate in via generale dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo di reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio di competenza", né essendone ammessa l'imputazione In misura superiore a quella prevista per ciascun esercizio.

Il recupero a tassazione dei ricavi nell'esercizio di competenza non può pertanto trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio, non potendosi lasciare il contribuente arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito, con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio reddito imponibile" (Cass. 17.12.2013, n. 28159); - con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 444 del 1997 e 109 TUIR, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto:

a) che le norme in materia di deducibilità delle spese per il carburante impongano di indicare nelle relative schede anche la tipologia e la quantità del carburante acquistato;

b) che le suddette norme prescrivano l'irdeducibilità dei costi nel caso di incompletezza delle schede carburante, dovendo, invece, il giudice di merito valutare ogni singola scheda e la sua idoneità a documentare il costo; - anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato a quali schede si riferisce la censura e se il dato sulla tipologia e sulla quantità del carburante acquistato (effettivamente non richiesto dalla normativa ratione temporis applicabile) fosse l'unica carenza rilevabile, visto che la sentenza impugnata elenca altre irregolarità (mancanza dei dati identificativi dell'utilizzatore del veicolo, dei chilometri iniziali e finali, della firma dell'esercente dell'impianto di distribuzione) che inficiano la validità delle schede, precludendo alla società contribuente la possibilità di dedurre i costi sostenuti per il carburante, per mancanza di certezza, determinabilità e inerenza degli stessi; - né a tali carenze può sopperire il giudice di merito, avendo questa Corte affermato il principio - cui si intende dare continuità - secondo il quale "In tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall'Imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa" (Cass. 16.09.2018, n. 22918); - con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 109 TUIR e 2697 cod, civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente negato la deduzione dei costi sostenuti dalla società per il noleggio di attrezzature cineteatrali; -con il quinto e il sesto motivo (quest'ultimo costituisce una mera duplicazione del quinto) ripropone la stessa censura in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ, per avere la CTR omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, riguardante la rilevanza dei documenti depositati dalla società contribuente (contratto, preventivi, pagamenti e fattura) per dimostrare la deducibilità dei costi di noleggio contestati; - i motivi sono infondati; - nel valutare la deducibilità dei costi per il noleggio degli arredi e delle attrezzature teatrali, la CTR si è attenuta alla regola secondo la quale i costi e gli oneri sostenuti per l'acquisizione dei fattori produttivi sono deducibili dal reddito d'impresa solo se sono rispettati i principi di competenza, certezza, determinabilità e inerenza; - nella specie, il giudice di appello ha ritenuto che l'onere non fosse stato assolto, in quanto, al fine di dimostrare l'effettiva movimentazione dei beni e, dunque, la certezza del costo, non era sufficiente la documentazione prodotta dal contribuente, ma era necessaria anche la allegazione del documento di trasporto; - i motivi sono anche inammissibili, in quanto, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione dì legge e di omesso esame circa un fatto decisivo, mirano a rimettere in discussione il giudizio di fatto operato dal giudice di appello, in particolare quello relativo alla valutazione delle prove (Cass, Sez.

U. 27,12.2019, n. 34476); - con il settimo e l'ottavo motivo (quest'ultimo costituisce una mera duplicazione del settimo), sì deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le partì, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod, proc. civ., per - avere la CTR omesso di motivare in ordine ai fatti dedotti dalla contribuente in merito alla deducibilità dei costi sostenuti per una torta, per le spese di prestazioni alberghiere in favore di dipendenti e per l'acquisto di 135 zaini personalizzati con il logo aziendale, offerti in omaggio ai dipendenti; - i motivi sono parzialmente fondati; - la CTR ha chiaramente spiegato perché i costi suindicati si dovevano qualificare come spese di rappresentanza e non di pubblicità, come ha, invece, ritenuto la contribuente che le ha integralmente dedotte dal reddito d'impresa (p. 5 della sentenza impugnata); - il giudice di appello non ha, tuttavia, considerato che la spesa relativa agli zaini con il logo aziendale non superava, per ogni zaino, il valore unitario dì C , per cui poteva essere dedotta integralmente ai sensi dell'ad, 108, comma 2, ultimo periodo TUIR; - in conclusione, vanno accolti il settimo e l'ottavo motivo nei termini di cui in motivazione, e rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo della lite limitatamente alla deducibilità del costo degli zaini con il logo aziendale. - stante l'esito alterno delle fasi processuali e la parziale reciproca soccombenza, le spese dell'intero giudizio possono essere compensate.

La Corte accoglie parzialmente il settimo e l'ottavo motivo nei limiti in cui in motivazione, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ri