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Ordinanza — n. 25563/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses taxpayer appeal against appellate court's confirmation of tax audit findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25563/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the taxpayer's appeal against the Appellate Court's decision confirming a tax audit. The taxpayer argued for nullity based on internal res judicata and claimed the audit lacked sufficient evidence for its inductive conclusions. The court ruled that the appeal failed to demonstrate procedural errors and that the appellate court properly evaluated the evidence despite not listing every single item.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 cod. proc. civ.; Art. 2697 cod. civ.; The taxpayer's appeal alleging nullity due to non-reliance on internal res judicata or lack of evidence for inductive tax assessments is inadmissible if the lower court adequately considered the facts and provided sufficient logical motivation.

Parole chiave

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tax appeal nullity internal res judicata inductive tax assessment appellate review standard evidence sufficiency imposte indirette prestazioni indebitamente riscosse imputazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 cod. proc. civ.
Col terzo motivo di ricorso - in relazione all'art. 360 comma 1 cod. proc. civ., qualificabile sulla base della censura nel paradigma n.3, pur in assenza di esplicitazione da parte della contribuente - viene lamen- tata la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater
115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello per il r
art. 360 comma 1 cod. proc. civ
Col terzo motivo di ricorso - in relazione all'art. 360 comma 1 cod. proc. civ., qualificabile sulla base della censura nel paradigma n.3, pur in assenza di esplicitazione da parte della contribuente - viene lamen- tata la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8379 del 7/4/2009
Cass. n. 12002 del 2017
Cass. n. 5374 del 2017
Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della prete- sa, come ritenuto dal giudice d'appello nel caso di specie, fermo re- stando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass. 28 novembre 2014 n. 25332
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22128/2014 R.G. proposto da ME.MI. S.R.L. MEDICINA MIGLIORE NAPOLI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Benincasa, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Voglino in Roma, Via F. Siacci n.4; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - con troricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.1036/48/2014 depositata il 4 febbraio 2014, non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 6 aprile 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania veniva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate av- verso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n.39/38/2012, la quale aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società Me.Mi. S.r.l. Medicina Migliore Napoli, avente ad oggetto l'avviso di accertamento per IVA, IRES, IRAP e accessori 2005.

2. A seguito di verifica fiscale, con l'atto impositivo venivano indutti- vamente ricostruiti maggiori ricavi di impresa e indeclucibilità di costi, sul presupposto dell'omessa fatturazione di prestazioni medico-sani- tarie eseguite nell'anno di imposta. Il giudice di primo grado annulla- va le riprese limitatamente ai maggiori ricavi accertati di Euro 85.700,00 e confermava l'accertamento limitatamente a costi non di competenza per Euro 2.844,00. Il giudice d'appello, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, accertava la legittimità del- le riprese di cui all'avviso di accertamento impugnato sia nell'an, an- che sotto il profilo dell'adeguata motivazione dell'atto, sia nel quan- tum.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a tre motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso - senza indicazione del pertinente paradigma dell'art. 360 comma 1 cod. proc. civ., c:omunque indivi- duabile nel n.4 - viene dedotta la nullità della sentenza impugnata per non aver il giudice d'appello rilevato l'acquiescenza parziale e il giudicato interno maturato sulla sentenza di primo grado circa la pro- va in ordine alle contestate violazioni di omessa fatturazione di pre- stazioni rese dalla contribuente e in ordine alla quantificazione del va- lore delle stesse.

5. Il motivo è infondato. Premesso che non risulta dalla lettura del ri- corso che le controdeduzioni in appello abbiano sollevano una que- stione di giudicato interno con riferimento alla sentenza di primo gra- do e, considerato nondimeno che il profilo - ove esistente - sarebbe stato comunque rilevabile d'ufficio (Cass. n.8379 del 7/4/2009), co- munque non sussiste il denunciato error in procedendo, perché l'atto di appello, allegato n.7 al ricorso dalla contribuente, impugna nella sua interezza la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui l'Amministrazione finanziaria è rimasta soccombente.

6. Il secondo motivo di ricorso - ex art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. - denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio og- getto di discussione tra le parti e la mancanza di motivazione, per aver la CTR mancato di valutare che la società aveva contestato sia in primo che in secondo grado la sussistenza delle omissioni di fattura- zione dei ricavi per prestazioni di somministrazione di farmaci e fitto sala operatoria, oltre che la quantificazione del valore di tali presta- zioni effettuata dall'Agenzia in assenza di adeguati elementi di prova.

7. Il motivo è inammissibile. Premesso che la censura non riporta in quale passaggio delle controdeduzioni in appello la contribuente abbia riproposto i fatti di cui lamenta l'omesso esame e la mancanza di mo- tivazione, va altresì rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini del- la disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame com- plessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla conside- razione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è neces- saria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole comple- tamento (Cass. n. 12002 del 2017;

Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della prete- sa, come ritenuto dal giudice d'appello nel caso di specie, fermo re- stando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.

8. Quanto poi alla valutazione della prova contraria, il Collegio osser- va come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di ele- menti istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato a pag.3 della senten- za, di cui, infra, si riporta anche un brano testuale della motivazione.

9. Col terzo motivo di ricorso - in relazione all'art. 360 comma 1 cod. proc. civ., qualificabile sulla base della censura nel paradigma n.3, pur in assenza di esplicitazione da parte della contribuente - viene lamen- tata la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod. civ. e del- l'art.39 del d.P.R. n.600 del 1973, con riferimento alla fondatezza del- l'accertamento induttivo, in assenza di elementi probatori o presuntivi a supporto.

10. Il motivo è inammissibile, in quanto investe il preciso accerta- mento sul fatto compiuto dal giudice del merito. Infatti, la CTR al pag. 3 della sentenza impugnata accerta che «dal controllo della contabili- tà è scaturita l'inspiegabile anomalia rappresentata dalla presenza di pazienti che avevano subito interventi (...) nei confronti dei quali non risultano emesse fatture per prestazioni sanitarie, bensì solo per assi- stenza pre e post operatoria. Da questo raffronto è scaturito che nel- l'anno 2005 sono stati effettuati n.304 interventi (...) di cui n.83 con somministrazione di medicinali. Risultano non fatturati (...)». Il giudi- ce d'appello ha così ampiamente motivato il proprio convincimento basandolo su specifici elementi istruttori in termini logici che soddi- sfano ampiamente il minimo costituzionale. A fronte di ciò, la censura chiede alla Corte una rivalutazione della prova inammissibile (Cass.28 novembre 2014 n. 25332), al fine di ottenere la revisione degli ac- certamenti meritali compiuti, attività preclusa in sede di legittimità.

11. Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite, li- quidate come da dispositivo, secondo soccombenza. P.Q. M . La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello per il r