Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove service of notice and lack of defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the respondent, the Tax Agency, did not appear or present a defense. The appellant failed to produce the postal receipt proving service of the cassation petition before the hearing, and the court refused to grant a new deadline for service. Consequently, the appeal was rejected without any ruling on litigation costs since the respondent remained silent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 149 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: The receipt of service is required solely to prove the perfection of notification; without it and in the absence of a defense, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 173/2014 R.G. proposto da FINANZIARIA IMMOBILIARE TOMMASELLI S.R.L., in persona del lega- le rappresentante p.t., ANTONIO TOMNIASELLI, n.q. di ultimo liquida- tore della cessata LOGISTICS AND TRANSPORTS TOMMASELLI SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Maglione, elettivamente domiciliata presso lo studio Liccardo, Landolfi & Asso- ciati in Roma, Via Ovidio n.20; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.171/45/2013 depositata il 23 maggio 2013, non notifica- ta. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 6 aprile 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania veniva parzialmente accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento n.16/2/2012, la quale aveva riunito ed accolto i ricorsi proposti da Finanziaria Immobiliare Tommaselli S.r.l. e da Logistics and Transport Tommaselli S.r.l., appartenenti ad un gruppo di imprese in cui la prima in qualità di consolidante e la seconda di consolidata, avevano ricevuto la notifica di due avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativamente all'anno di imposta 2005.
2. In particolare la CTR riteneva di superare la questione del rispetto del termine dilatorio di cui all'art.12 comma 7 della I. n.212 del 2000, ritenuto ordinatorio e, nel merito, rideterminava i maggiori ricavi in Euro 112.923,00 con consequenziali sanzioni e interessi.
3. Avverso la decisione propone ricorso parte contribuente, la società Finanziaria Immobiliare Tommaselli S.rJ. e Antonio Tommaselli n.q. di ultimo liquidatore della società Logistics and Transport Tommaselli S.r.l. nelle more cessata, affidato a tre motivi; l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Considerato che:
4. In via pregiudiziale, in ordine alla notifica del ricorso questa Corte reitera i seguenti principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite: « - la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato conte- nente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della racco- mandata con la quale l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'inter- venuto perfezionamento del procedimento notifica tono e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio; l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art.379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal Gomma 1, della ci- tata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato median- te elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2; in difetto di produzione dell'avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte 'dell'intimato il ricorso è inam- missibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della noti- ficazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimes- so in termini, ai sensi dell'art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell'avvi- so che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1» (Cass.
Sez. Un. 14 gennaio 2008 n. 627).
5. Orbene, nella presente fattispecie, in cui l'intimata non si è costi- tuita né ha svolto attività difensiva, l'avviso di ricevimento della noti- fica del ricorso per cassazione non è stato prodotto anteriormente al- l'adunanza camerale, adunanza la cui fissazione è stata a sua volta ritualmente comunicata alla ricorrente.
6. Pertanto, in applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale ram- mentato, non è possibile disporre la rinnovazione della notifica del ri- corso ex art. 291 cod. proc. civ., ovvero concedere a parte ricorrente un termine per la produzione, comunque nemmeno richiesto, essendo il ricorso inammissibile.
7. Nessuna statuizione dev'essere adottata sulle spese di lite in as- senza di svolgimento di difese da parte dell'Agenzia.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, Ein pre-senza—cti—sla pcii te a rrrrrressa—atta—prerm djaI <d'i& L'37t9Tre—T-CtEtTittrrrai sussistono i presupposti per il veraf-nento) del- l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso a