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Ordinanza Interlocutoria — n. 25546/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower courts pending Supreme Court ruling on bankruptcy trustee standing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25546/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal and remanded the case to a new hearing. The taxpayer challenged a tax assessment based on the CLIFO database, arguing the bankruptcy trustee lacked standing under Article 43 of the Bankruptcy Law. The court deferred the issue of extraordinary standing to the Supreme Court's Plenary Section, which had already suspended the matter pending its own decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.; Art. 43 l. fall.: The Court of Cassation must remand a case to a new hearing when the validity of a lower court's decision depends on a question of law regarding the standing of a bankruptcy trustee that has been referred to the Supreme Court's Plenary Section for a definitive ruling.

Parole chiave

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bankruptcy trustee standing extraordinary standing tax assessment appeal CLIFO database remission to new hearing Supreme Court Plenary Section Article 43 Bankruptcy Law imprese di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE Con riferimento al primo motivo del ricorso incidentale – con il quale si è dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 43 l. fall.
civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l. fall., per non avere il giudice di appello rilevato il difetto di legittimazione del contribuente – questa Corte ha rimesso alle Sezioni unite, con ordinanza n.
Art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
3381/14/16 depositata in data 30 maggio 2016 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella pubblica udienza del 9 giugno 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis, d.l.
Art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228
176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l.
Art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.
che la causa è stata rimessa in pubblica udienza a seguito di rimessione operata ex art. 375, secondo comma, cod. proc. civ. dalla Sesta Sezione Civile.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 25373/22 del 25 agosto 2022
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 966/2017 R.G. proposto da: SIE COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. (C.F. 05133891001), in persona degli amministratori giudiziari e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. GIUSEPPE VIOLA e dall’Avv. SABRINA BONAVITACOLA in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza della Libertà, 13 –ricorrente e controricorrente incidentale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3381/14/16 depositata in data 30 maggio 2016 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella pubblica udienza del 9 giugno 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale.

PREMESSO CHE La società contribuente SIE COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. ha impugnato per via del proprio legale rappresentante un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2006, con il quale venivano recuperate IVA, IRAP e IRES, oltre sanzioni e accessori, all’esito della ricostruzioneinduttiva operata mediante utilizzo della Banca dati CLIFO (elenchi fornitori e clienti del Sistema informatico Anagrafe tributaria), in assenza di presentazione della dichiarazione dei redditi; che la CTP di Roma ha parzialmente accolto il ricorso, rideterminando gli importi a seguito della quantificazione dei costi ai fini dell’imposizione diretta; che la CTR del Lazio, con sentenza in data 30 maggio 2016, ha rigettato sia l’appello principale della società contribuente, sia l’appello incidentale dell’Ufficio; che propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo; che l’ente impositore si è costituito con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il ricorrente principale. che la causa è stata rimessa in pubblica udienza a seguito di rimessione operata ex art. 375, secondo comma, cod. proc. civ. dalla Sesta Sezione Civile.

Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Con riferimento al primo motivo del ricorso incidentale – con il quale si è dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l. fall., per non avere il giudice di appello rilevato il difetto di legittimazione del contribuente – questa Corte ha rimesso alle Sezioni unite, con ordinanza n. 25373/22 del 25 agosto 2022, la questione relativa alle modalità con cui è rilevabile il difetto della legittimazione straordinaria del contribuente dichiarato fallito; che occorre, pertanto, attendere la decisione delle Sezioni Unite;

P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo i