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Ordinanza Interlocutoria — n. 25475/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to public hearing regarding VAT interest and penalties in extraordinary administration proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25475/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal and remanded the case for a new public hearing. The taxpayer argued that VAT interest and penalties should be excluded under extraordinary administration rules, while the tax authority insisted on their enforceability. The court declined to rule on the merits, noting the complex interaction between tax debt crystallization and the principle of equal treatment of creditors requires full public examination.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 270 del 1999; D.Lgs. n. 471 del 1997: In extraordinary administration proceedings, the court must hold a public hearing to determine the enforceability of tax interest and penalties when the taxpayer's status affects creditor equality.

Parole chiave

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extraordinary administration VAT interest enforcement tax penalties liability equal creditor treatment public hearing requirement tax debt crystallization administrative procedure differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 270 del 1999
in amministrazione straordinaria ex D.Lgs. n. 270 del 1999, in persona del commissario straordinario, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso per cassazione dalla Prof.
D.Lgs. n. 471 del 1997
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Testo completo

in amministrazione straordinaria ex D.Lgs. n. 270 del 1999, in persona del commissario straordinario, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso per cassazione dalla Prof. Avv. Livia Salvini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11 -ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- E nei confronti di Oggetto:

Amministrazione straord. –IVA –Recupero fiscale. Equitalia Nord s.p.a., in persona del suo rappresentante pro tempore, con sede in Milano, viale dell’Innovazione, n. 1/B; -Intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 22 novembre 2013, n. 139/15/13; sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 4 maggio 2022. Fatti di causa. La Electa SPA in amministrazione straordinaria ometteva nel modello unico relativo all'anno 2005 la compilazione del quadro IVA.

Successivamente presentava una prima dichiarazione integrativa ai fini Ires e Irap, per il medesimo periodo fiscale 2005. In seguito, presentava una seconda dichiarazione integrativa, con cui si curava di integrare i dati IVA esposti nell'originaria dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005. In tale seconda dichiarazione integrativa esponeva un credito IVA derivante dalla annualità 2004. Tale credito, per il minore importo non utilizzato nel corso della suddetta annualità 2005, veniva riportato nell'annualità successiva 2006. Mediante cartella di pagamento l'Agenzia delle entrate disconosceva la porzione del credito IVA riportato nella dichiarazione per l'anno d'imposta 2006 e chiedeva, mediante cartella di pagamento, il versamento di un maggiore importo fiscale relativamente a detta annualità, sul presupposto che la mancata indicazione del credito IVA nella dichiarazione originaria per il 2005 ne precludesse il riporto a nuovo nell’anno d’imposta successivo e la sua utilizzabilità in compensazione.

La CTP di Milano accoglieva il ricorso della società avverso la cartella di pagamento per recupero dell’Iva riguardante il 2006. Il giudice di primo grado riteneva, infatti, che la dichiarazione integrativa della contribuente fosse da ritenere tempestiva e che, essendo stata la società posta in amministrazione straordinaria, non fossero applicabili le sanzioni per omesso o tardivo pagamento di tributi, il cui termine era scaduto in costanza di procedura concorsuale. Il gravame di merito erariale, benché contestasse anche la tempestività della dichiarazione integrativa della contribuente, veniva accolto esclusivamente con riferimento agli interessi e alle sanzioni, che, ad onta di quanto statuito in prime cure, la CTR riteneva dovuti.

Il ricorso per Cassazione della Electa è affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Ragioni della decisione. Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 20 e 48 D.Lgs. n. 270 del 1999 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, per avere la CTR ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo dell’importo relativo a sanzioni ed interessi avuto riguardo al debito IVA correlato all’anno d’imposta 2006, ancorché la società fosse stata sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del 7 giugno 2006 e ciò avesse, per un verso, determinato la cristallizzazione del passivo, per altro verso, escluso la debenza di interessi e sanzioni in virtù del divieto di esecuzione di pagamenti in favore dell’erario al di fuori del concorso fra i creditori.

Giova premettere che l'amministrazionestraordinaria è una procedura concorsuale al contempo giudiziaria e amministrativa destinata allegrandi imprese in crisi, alternativa al fallimento e diretta alla conservazione dei complessi aziendali. L'istituto è stato completamente rivisitato mediante il D.Lgs. n. 270 del 1999, senza, tuttavia, la previsione dialcun sistema tributario specifico. L’odierna controversia investe il profilo, di sicura rilevanza nomofilattica, attinente al quadro dei rapporti fra l’apertura dell’amministrazione straordinaria, l'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, la maturazione degli interessi e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie.

La complessa tematica relativa alla debenza, nell’ambito dell’amministrazione straordinaria, degli accessori (interessi e sanzioni) dei crediti d'imposta i cui presupposti si collochino al tempo in cui l'imprenditore era ancora in bonis postula anche l’indagine sull’incidenza delle regole del concorso e del principio della par condicio creditorum , il che suggerisce la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza, disponendo la comunicazione del presente provvedimento a cura della Cancelleria.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2022. Il presidente Enric