Cassation court dismisses main appeal but allows incidental appeal due to null appeal notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the main appeal by the Revenue Agency but allowed the incidental appeal filed by MB s.r.l. The company argued the appellate judgment was null because the appeal act was improperly notified to a non-constituted representative rather than the company's registered office. The court found the notification null due to the recipient's lack of standing and the company's failure to appear, ruling that the appellate court lacked jurisdiction to decide on merits and must remand the case for a new notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 19 D.P.R. 633/1972; Art. 21, comma 7 D.P.R. 633/1972: An appellate judgment is null if the appeal act was notified to a person without the authority to represent the party, rendering the party's non-constitution valid and necessitating a remand for proper notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1117/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – –controricorrente incidentale – contro MB s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Oriolo Romano n. 59, presso lo studio dell’avv. Margherita Rafaniello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Silvestrie Alfonso Vasile giusta procura speciale a margine del controricorso –controricorrente – –ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara n. 665/10/14, depositata il 18 giugno 2014.
Oggetto: Tributi -IVA - Duplicazione fattura - Accertamento. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 665/10/14 del 18/06/2014 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo - Sezione staccata di Pescara (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara (di seguito CTP) n. 204/04/12, che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso proposto da MB s.r.l. avverso un avviso di accertamento per IRPES, IRAP e IVA relative all’anno di imposta 2004, nonché avverso la conseguente cartella di pagamento; 1.1. come si evince dalla sentenza della CTR e per quanto ancora interessa in questa sede, con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria aveva chiesto il pagamento dell’IVA concernente due fatture che la società contribuente riteneva fossero il duplicato di altre fatture regolarmente contabilizzate; 1.2. la CTR respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che, effettivamente, le fatture in contestazione costituivano duplicato di fatture regolarmente contabilizzate e che non vi era alcuna violazione del principio di cartolarità, ben potendosi rettificare le inesattezze della fatturazione o della registrazione;
2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. MB s.r.l. resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, al quale l’Agenzia delle entrate replicava con controricorso; 3.1. MB s.r.l. depositava, altresì, memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.;
4. all’udienza del 14/04/2021 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’art. 21, settimo comma, e la falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che l’emissione della fattura impone il pagamento dell’IVA, salva rettifica previa emissione di nota di credito regolarmente registrata, essendo altrimenti irrilevante l’eventuale duplicazione della fattura; 1.1. con il secondo motivo di ricorso principale si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, evidenziando che la omessa registrazione delle fatture non sarebbe stata provata dalla società contribuente con la sola produzione del registro IVA relativo all’anno 2004, potendosi le fatture comunque registrare entro il 2006; 1.2. con l’unico motivo di ricorso incidentale MB s.r.l. contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per inesistenza della notificazione alla società contribuente dell’atto di appello, con conseguente mancata partecipazione di quest’ultima al giudizio svoltosi davanti alla CTR;
2. va esaminato pregiudizialmente il motivo di ricorso incidentale, idoneo a definire il giudizio con riferimento ad una questione di rito; 2.1. il motivo è fondato; 2.2. come pacifico tra le parti e risultante dal fascicolo d’ufficio (acquisito da questa Corte con l’ordinanza resa all’esito dell’udienza del 14/04/2021), la notificazione dell’atto di appello a MB s.r.l. è stata effettuata presso la dott.ssa Marina Montaldi, con studio in Cepagatti (PE), via G. D’Annunzio n. 8, la quale non era il procuratore costituito in primo grado di MB s.r.l., la quale era rappresentata e difesa dall’avv.
Grazia Leone, senza elezione di domicilio presso il suo studio; 2.3. sempre dal fascicolo d’ufficio, si evince, poi, che MB s.r.l. non si è costituita in appello, a dispetto delle indicazioni contraddittorie contenute nella sentenza impugnata; 2.4. orbene, la notifica dell’atto di appello avrebbe dovuto essere eseguita non già presso la dott.ssa Montaldi, ma presso la sede della società contribuente in ragione della mancata elezione di domicilio in primo grado; 2.5. la notificazione, peraltro, non può dirsi inesistente, come vorrebbe MB s.r.l. in quanto è dimostrato che la dott.ssa Montaldi ha avuto un ruolo nella vicenda procedimentale, essendo il professionista che ha rappresentato la società ai fini della conciliazione della causa in pendenza del giudizio di primo grado; 2.6. in ragione del collegamento esistente tra la dott.ssa Montaldi e la società contribuente, la notificazione dell’appello è, dunque, nulla e non inesistente (Cass.
S.U. n. 14916 del 20/07/2016) e, pertanto, la CTR, rilevata la nullità e la mancata costituzione dell’appellata, non avrebbe potuto decidere la causa nel merito, ma avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso in appello; 2.7. ne consegue la nullità del giudizio di appello;
3. in conclusione, il ricorso incidentale va accolto con assorbimento del ricorso principale e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissio