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Ordinanza — n. 25372/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal when taxpayer voluntarily pays tax before verification starts, extinguishing the process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25372/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily paid the tax before verification operations began. The Regional Tax Commission had previously rejected the tax agency's appeal, noting the taxpayer's prior payment under the simplified definition procedure. Consequently, the Court ruled that the process was legally terminated without further examination of the five grounds raised by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 119/2018; Art. 25 comma 1 d.P.R. 633/1972: When a taxpayer voluntarily pays the tax before verification operations commence, the process is extinguished by definition, rendering subsequent appeals inadmissible.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment voluntary payment simplified definition procedure verification operations tax agency appeal pre-verification payment process termination imposta sull'importazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
civ., con la quale chiedeva la sospensione del giudizio a norma dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv.
Art. 25 comma 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
l’atto di contestazione sanzioni era stato emesso per inesatta registrazione di bollette di importazione in violazione dell’art. 25, primo comma, del d.P.R.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 80/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Confezioni Katy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, eMenchetti Mauro, elettivamente domiciliati in Arezzo, Campo di Marte n. 20, presso lo studio dell’avv. Maria Bittoni, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine della memoria del 05/02/2019; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1532/01/14, depositata il 30 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto : Tributi -Sanzioni - Estinzione per definizione agevolata. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 1532/01/14 del 30/07/2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR), rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Arezzo (di seguito CTP) n. 16/03/10, che aveva accolto il ricorso di Mauro Menchetti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Confezioni Kety s.r.l. (già impresa individuale Confezioni Kety di Menchetti Mauro) avverso l’atto di contestazione di sanzioni IVA relative all’anno 2000. 1.1. l’atto di contestazione sanzioni era stato emesso per inesatta registrazione di bollette di importazione in violazione dell’art. 25, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 1.2. la CTR rigettava l’appello di AE facendo presente che il contribuente aveva provveduto al versamento di quanto dovuto per il ravvedimento operoso prima dell’inizio delle operazioni di verifica;

2. AE impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;

3. Mauro Menichetti, in proprio e nella spiegata qualità, resisteva con controricorso e depositava, quindi, memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., con la quale chiedeva la sospensione del giudizio a norma dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136;

4. con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 19/02/2019, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo. CONSIDERATO CHE 1. dalla documentazione prodotta in giudizio risulta l’intervenuta definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e, inoltre, non risulta essere stata proposta istanza di trattazione della controversia nel termine previsto dalla legge, sicché va dichiarata l’estinzione del processo;

2. le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte d