Tax court case dismissed due to expiration of simplified settlement procedure deadline without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested the hearing fixation within the statutory deadline. The taxpayer submitted documentation for the simplified settlement, but the tax authority did not file a request to treat the case, nor was a denial issued. Consequently, the court ruled that the process ended automatically on December 31, 2020, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure for simplified settlement extinguishes automatically if neither party requests the hearing fixation within the prescribed term, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 7738/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro ING Bank N.V. Sede secondaria di Milano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eugenio Briguglio e Gianluca Boccalatte, con domicilio eletto in Roma, via Germanico n. 146, presso lo studio dell'Avv. Ernesto Mocci; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3449/18/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TMBOC3C00628/2013 .
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ES