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Decreto — n. 25297/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory time limit; parties must request hearing to continue.

Numero d'incarto Decreto — n. 25297/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6 of Law No. 119/2018, leading to the automatic expiration of the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended without a judgment, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by the lapse of the deadline for requesting a hearing unless the parties explicitly petition for its scheduling, in which case the procedure continues.

Parole chiave

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tax litigation extinction statutory time limit request for hearing procedural expiration costs allocation tax law 2018 civil procedure code differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 176/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Marasco Maria e Magaretti Giuseppe, rappresentati e difesi dagli Avv. Maurangelo Rana e Dino Costanza, con domicilio eletto in Roma, via Nicola Ricciotti, n. 11, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2122/04/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9D022E05726.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Il Presidente