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Decreto — n. 25279/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline under Art. 6 DL 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 25279/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request for hearing as required by Article 6 of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if parties fail to request a hearing within the statutory period, terminating the litigation and assigning advanced costs to the advancing party.

Parole chiave

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process extinguishment tax litigation procedure statutory deadline failure hearing request requirement costs allocation rule disposizioni fiscali differimento dell'imposizione deduzione dal reddito computabile

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19592/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Capanna Piscè Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Referza, con domicilio eletto in Roma, via Leonardo Greppi, n. 77, presso lo studio dell'Avv. Antonio Ruggero Bianchi; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n. 1173/02/2017, pronunciata con riferimento agli atti nn.

TAD2015/ORA00016 - TAD2015/ORA00017. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniégo della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 25p-22022. Il Presi DEr. "7/11- ERIA O 2