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Decreto — n. 25278/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure treatment by deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 25278/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested the simplified procedure treatment by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for the simplified definition, but no formal request for treatment was filed, and the tax authority did not deny it. Consequently, the court ruled the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure for simplified definition extinguishes automatically if the required request for treatment is not presented by the statutory deadline, unless the parties subsequently request a hearing.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified definition treatment statutory deadline failure tax court jurisdiction procedural termination contenzioso tributario responsabilità civile del consulente fiscale lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
20081T014371000 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
20081T014371000 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 16787/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Officine Maccaferri Spa, FIN.FER Spa e Trafilerie e Zincherie di Celano Sri in liquidazione, rappresentate e difese dagli Avv.ti Napolitano Ilaria e Zappala' Andrea con domicilio eletto in Roma, via Ludovisi, n. 16, presso lo studio di quest'ultimi; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 3202/8/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20081T014371000 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma/251712022 LL.LER1A NCELLfEf L