Tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure treatment by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested the simplified procedure treatment by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for the simplified definition, but no formal request for treatment was filed, and the tax authority did not deny it. Consequently, the court ruled the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure for simplified definition extinguishes automatically if the required request for treatment is not presented by the statutory deadline, unless the parties subsequently request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ETO sul ricorso iscritto al n. 16787/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Officine Maccaferri Spa, FIN.FER Spa e Trafilerie e Zincherie di Celano Sri in liquidazione, rappresentate e difese dagli Avv.ti Napolitano Ilaria e Zappala' Andrea con domicilio eletto in Roma, via Ludovisi, n. 16, presso lo studio di quest'ultimi; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 3202/8/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20081T014371000 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma/251712022 LL.LER1A NCELLfEf L