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Decreto — n. 25277/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement procedure by deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 25277/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax dispute extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The appellant, Paravia Ascensori Spa, challenged a regional tax commission decision regarding an impositivo issued in 2017, while the tax authority argued the process had lapsed. The court ruled that without a timely request for the special procedure, the legal process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The tax procedure for simplified settlement extinguishes automatically if the request is not filed by the statutory deadline, unless the parties subsequently request a hearing under the civil code.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement deadline Corte di Cassazione ruling fiscal litigation termination d.l. 119/2018 provision sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
TF9030202480/13 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3 cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 14018/2018 R.G. proposto da Paravia Ascensori Spa In Liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Coppola Paola e Stellato Gennaro, con domicilio eletto in Salerno, via Diaz, n. 53, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania sez. staccata di 1,11' Salerno n. 9626/12/17, pronunciata con riferimento alli atto impositivo n. TF9030202480/13 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma/ Il Presi Jen