Italian court dismisses tax appeal as process extinguished due to missed statutory deadline for simplified settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the hearing within the statutory deadline. Salleh Sri failed to file the necessary request by December 31, 2018, despite having submitted documentation for the simplified settlement procedure. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the applicant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 10, d.l. 24 aprile 2017, n. 50; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure for simplified settlement extinguishes automatically if the request for hearing is not filed within the prescribed term, unless parties subsequently request a hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15366/2016 R.G. proposto da Salleh Sri in liquidazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Paolo Francica, con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n. 112, presso lo studio Legalcom Telematica; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la 4,7 rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1728/45/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9B03HL05349.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente il 10/06/2019 ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; rilevato che entro il 31 dicembre 2018 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 del citato d.l. n. 50 del 1997, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 10 dell'art. 11 d.l. n. 50 del 1997, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma il 11/07/2022. idente - :7;TO CANCE 2 4 AO