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Decreto — n. 25251/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 25251/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension by the statutory deadline of December 31, 2020. The plaintiff, Fiorentino Erasmo, had challenged a regional tax commission decision regarding a simplified tax definition procedure, while the tax authority argued the process should continue. The court ruled that without an explicit request to fix a hearing date under the specific provision of the 2018 decree, the procedural term expired automatically, terminating the case.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request a hearing within the prescribed period, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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procedural extinction tax simplified procedure statutory time limit hearing extension request civil procedure code tax authority lapse of time contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15506/2016 R.G. proposto da Fiorentino Erasmo, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Antonio Martielli, con domicilio eletto in Roma, via Cicerone, n. 28, presso lo studio legale di Benedetto & Associati; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2686/10/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVF010903598/2011.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 97-/2 p2 z / Il Pres e te ,ATO i