Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The Association Teatro delle Formes challenged a regional tax commission decision regarding an impositivo dated 2013, while the tax agency argued the process should continue. The court ruled that without a formal request for settlement under the specific law, the procedural term expired, terminating the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting the simplified settlement procedure, unless the parties subsequently request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 10421/2016 R.G. proposto da Associazione Teatro delle Forme, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Porqueddu e dall'avv. Giovanni Berardinelli, con domicilio eletto in Roma, Via Salaria, n. 44, presso l'avv. Lo studio di quest'ultimo legale; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente "9 v domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1163/01/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T7E042205066/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma/ 2 5y 7/2(922 Il Presi n7 IN CANCEIJ