Tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified procedure defined in Article 6 of Legislative Decree 119/2018 by the December 31, 2020 deadline. The Revenue Agency and the taxpayers argued over the procedural status, but the court found no valid request for the simplified track was filed. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the parties fail to request the simplified procedure within the statutory deadline, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 6127/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Alfieri Pasquale, Balza Angelo, Fiorucci Elio e Molteni Alessandro, rappresentati e difesi da Della Bella Lorenzo e Della Bella Stefano, con domicilio eletto in Lecco, via Leonardo da Vinci, n. 15, presso lo studio degli stessi; Algo S.p.A. e De Zio Giovanni, rappresentati e difesi dall'Avv.
Egidio Lizza, con domicilio eletto in Roma, via Valadier, n. 43, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4898/35/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20101T002958000. Vista la documentazione depositata da Algo S.p.A. e De Zio Giovanni ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.I. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma/ 207_)zo2z_ • TATO UV CA N CUL. L FR/A Il Presi - oggi, 2 4 A G 2022