Italian tax court suspends proceedings pending EU Court ruling on VAT deduction and contract interpretation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation suspended the tax proceedings against Saint-Gobain ADFORS Italia S.r.l. pending a preliminary reference to the Court of Justice of the European Union. The case involved a dispute over whether the tax authority could prove an asset sale was artificially split to deny VAT deduction, relying solely on the written contract. The court decided to stay the case because the EU Court's interpretation of conflicting directives regarding contract text versus objective facts is essential for resolving the national tax law issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 n. 8 Dir. 77/388/CEE; Art. 19 Dir. 2006/112/CE; Art. 20 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131: National tax provisions restricting proof to contract text must yield to EU law if such restriction prevents the recognition of VAT deduction based on objectively proven economic reality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3367/2015 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO la "SAINT-GOBAIN ADFORS ITALIA S.r.l." (a socio unico) [già "SAINT GOBAIN VETROTEX ITALIA S.p.A." (a socio unico)], in liquidazione, con sede in Milano, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Modenesi e dall'Avv.
Antonio Tomassini, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano 1'11 luglio 2014 n. 3857/43/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2022 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Con ordinanza interlocutoria depositata il 31 marzo 2022 n. 10283, questa Sezione ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione «se gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che impone all'Amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extra testuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la preclusione assoluta per l'Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d'azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni - le plurime cessioni dei beni -, con il conseguente riconoscimento della detrazione IVA in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea».In conseguenza di tale ordinanza, con decreto reso il 5 maggio 2022, sul presupposto «dell'eventuale ricaduta della decisione della Corte di Giustizia sull'imposta di registro, in applicazione del principio di precauzione», il Presidente di questa Sezione ha ordinato l'espunzione dal ruolo dei procedimenti aventi ad oggetto tale materia (mediante specifica elencazione).
RITENUTO CHE: Tenendo conto del thema decidendum (che involge l'applicazione diretta dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), il collegio ritiene di dover rinviare a nuovo ruolo anche il presente procedimento, ancorché esso non sia espressamente ricompreso nell'elencazione dei procedimenti investiti dal suddetto provvedimento presidenziale, in attesa che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronunci sulla questione dell'incompatibilità tra gli artt. 5, n. 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE e l'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione specificata in motivazione e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Roma nell'