Italian Court dismisses tax appeal via withdrawal; parties agree to settle costs and end proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. Hotel Hermitage s.p.a. had filed nine grounds challenging a regional commission's decision on environmental fees, while the defendant, Elbana Servizi, initially resisted but later accepted the withdrawal. The court ruled that the judgment was terminated by mutual agreement with full compensation of litigation expenses between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: When parties mutually agree to abandon a lawsuit with full cost compensation, the court must declare the proceedings extinguished rather than dismissing the appeal on substantive grounds.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14075/2015 R.G. proposto da Hotel Hermitage s.p.a., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Emilio Falaschi, dall'Avv. Salvatore Anastasi e dall'Avv. Lorenzo Albanese V,•113Civ-32(.cl, v•20 Ginammi, con domicilio eletto in Roma, kfia Nomentana,ib:221, presso Io studio di quest'ultimo, giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro Elbana Servizi Ambientali E.S.A. s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Baldassarri, con domicilio eletto in Roma, via della Conciliazione, n. 44, presso lo studio dell'Avv.
Michel Mattone, giusta procura a margine del ricorso. - controricorrente - avverso la sentenza n. 2272/10/14 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 24/11/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2022 dal Consigliere Oronzo De Masi; RITENUTO CHE L' Hotel Hermitage propone ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, avverso la sentenza n. 2272/10/14, depositata il 24/11/2014, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l'appello della contribuente e confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Livorno, che aveva respinto il ricorso della predetta società contro l'avviso d'accertamento e irrogazione di sanzioni emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2006, in materia di TIA (Tariffa Igiene Ambientale).
Elbana Servizi Ambientali E.S.A. s.p.a., quale gestore del servizio rifiuti per conto del Comune di Portoferraio (LI), resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 49, d.lgs. n. 22 del 1997, 7 e 8, 21, comma 11, del Regolamento del Comune di Portoferraio per l'applicazione della tariffa TIA, approvato con delibera n. 39 del 5/5/2005, anche in reiazione all'art. 115 c.p.c. ed all'art. 2555 c.c., nonché al principio di irretroattività di cui all'art. 3, I. n. 212 del 2000, ed ancora violazione degli artt. 46 e 47, Codice della Navigazione e 2556 c.c., in punto di legittimazione passiva di Hotel Hermitage s.p.a..
Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 31 del richiamato Regolamento del Comune di Portoferraio, in punto di prescrizione.Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 2948, n. 4, c.c., 2935 c.c., 2943 c.c., in punto di mancata interruzione della prescrizione quinquennale, per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 3 ed 1, I. n. 212 del 2000, in punto di irretroattività necessaria delle norme tributarie, per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti.
Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 49, co. 3, d.lgs. n. 22 del 1997, 115 c.p.c., in punto di non tassabilità delle aree accessorie o pertinenziali. Con il sesto motivo deduce violazione degli artt. 13, Par. 1, Dir. n. 2006/112/CE, 3. co. 1, 4, co. 5, lett. b), d.p.r. n. 633 del 1972, 6, co. 13, I. n. 133 del 1999, in punto di inapplicabilità dell'Iva alla TIA. Con il settimo motivo deduce violazione degli artt. 175, Trattato CE, Direttiva 442/1975, art. 15, lett. a), Direttiva CE 12/2006, in punto di applicazione del principio "chi inquina paga".
Con l'ottavo motivo deduce violazione degli artt. 1, I. n. 689 del 1981 e 76, d.lgs. n. 507 del 1993, in punto di principio di legalità in materia di sanzioni amministrative, per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti. Con il nono motivo deduce violazione degli artt. 21 e 25 del richiamato Regolamento del Comune di Portoferraio, in punto di prescrizione delle sanzioni amministrative, nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, atteso che all'epoca di entrata in vigore del Regolamento TIA (% maggio 2005), il quale prevede l'obbligo di comunicazione, l'occupazione di arenili e altri accessori, da parte di Hotel Hermitage s.p.a., era già in corso.In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato memoria con la quale dichiara di voler rinunciare al ricorso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
La rinuncia è rituale ed è stata notificata alla controparte (art. 390, c.p.c.), la quale, con separato atto, ha aderito alla stessa "stante l'intervenuto accordo tra le parti del presente giudizio" e la volontà "da abbandono ed estinzione del medesimo a spese integralmente compensate tra le parti". Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 2