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Ordinanza — n. 25222/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal before the chamber hearing by the hotel company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25222/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant, Hotel Hermitage S.p.A., formally withdrew the lawsuit before the chamber hearing. The respondent, Relbana Servizi Ambientali, accepted this withdrawal, and the court confirmed the procedural extinction under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, no ruling on the merits of the tax dispute regarding demanial land was issued.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws the suit before the chamber hearing, provided the withdrawal is formal, accepted by the opposing party, and signed by counsel with special power of attorney.

Parole chiave

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cassation appeal extinction formal withdrawal procedure chamber hearing timing accepted withdrawal requirement special power of attorney zona alberghiera tassa di soggiorno contratto di albergo

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art.
Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.
civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).
Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.
Stante l'accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, comma 4, cod. proc. civ.).
art. 380-bis cod. proc. civ
In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., insistendo per l'estinzione del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25946/2015 R.G., proposto DA ImHOTEL HERMITAGE S.p.A.", con sede in Portoferraio persona il Comune di Gela (CL5) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Emilio Falaschi, con studio in Siena, e dall'Avv. Salvatore Anastasi, con studio in Siena, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Lorenzo Albanese Ginammi, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO rELBANA SERVIZI AMBIENTALI E.S.A. S.p.A.", con sede in Portoferraio (LI), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti per conto del Comune di Portoferraio (LI), rappresentata e difesa dall'Avv.

Marco Baldassarri, con studio in Pistoia, elettivamente domiciliata presso il Prof. Avv. Michel Martone, con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze - Sezione Staccata di Livorno il 24 marzo 2015 n. 522/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 giugno 2022 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'HOTEL HERMITAGE S.p.A." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze - Sezione Staccata di Livorno il 24 marzo 2015 n. 522/10/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento per la TARSU relativa all'anno 2007, in relazione alla detenzione in regime di concessione di tre aree demaniali nel Comune di Portoferraio (LI), ha accolto l'appello proposto dall'nELBANA SERVIZI AMBIENTALI E.S.A. S.p.A.", nella qualità di gestore del servizio di raccolta dei rifiuti per conto del Comune di Portoferraio (LI), avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno il 30 ottobre 2013 n. 298/02/2013, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la concessione in affitto ad un terzo dell'azienda alberghiera fosse inopponibile all'ente impositore e, di riflesso, al gestore del servizio; che il gestore del servizio avesse emanato l'atto impositivo entro il termine di decadenza; che il regolamento comunale potesse introdurre norme tributarie con decorrenza retroattiva; che anche i beni demaniali fossero soggetti alla TARSU. LmELBANA SERVIZI AMBIENTALI E.S.A. S.p.A." si è costituita con controricorso.

La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente. In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., insistendo per l'estinzione del procedimento. RITENUTO CHE:

1. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

2. Stante l'accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, comma 4, cod. proc. civ.).

3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così decis