Cassation Court dismisses tax agency appeal, ruling general statute of limitations prevails over seismic suspension for 1992 tax debts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that declared a 1992 tax collection time-barred. The agency argued that a 2000 law suspending collection for earthquake victims should override the general five-year limitation period. The court held that the suspension only extended the time to pay, not the time to issue the tax notice, so the general statute of limitations applied retroactively. Consequently, the collection was deemed inadmissible as the notice was issued after the deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 138 comma 3 della L. 388/2000; Art. 1 comma 5-bis del D.L. 106/2005: The specific suspension of coercive collection procedures for earthquake victims does not extend the limitation period for issuing tax assessment notices, which remains governed by the general statute of limitations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24409/2015, proposto da: 2238 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale 2.02z rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro B.I.T. INVEST DI TOSCANO DOMENICO & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t. Domenico Toscano, rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dall'Avv. FRANCESCO RANDAZZO, presso il quale ha dichiarato di eleggere il proprio domicilio all'indirizzo di posta elettronica certificata francesco .randazzo@pec.ordineavvocaticata n ia . it - controricorrente - avverso la sentenza n. 2549/34/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA, depositata il 27/8/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal consigliere dott.
Francesco Cortesi. Rilevato che: il 9 novembre 2006 pervenne a B.I.T. Invest di Domenico Toscano & c. s.a.s. (d'innanzi "B.I.T.") la notifica, da parte dell'amministrazione finanziaria, di una cartella di pagamento per ILOR e IRPEG in relazione al periodo d'imposta 1992; la pretesa erariale concerneva somme dovute dalla contribuente in quanto annoverabile fra i soggetti interessati dagli eventi sismici che avevano colpito la Sicilia nel 1990, le cui posizioni non erano state regolarizzate ai sensi dell'art. 138 della I. 23/12/2000, n. 388, e dell'art. 9, comma 178, della I. 27/12/2002, n. 289; la C.T.P. di Catania accolse l'impugnazione proposta dalla società contribuente, con sentenza che venne tempestivamente appellata dall'Agenzia delle Entrate innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania; i giudici d'appello respinsero il gravame, osservando che la cartella di pagamento era stata notificata dopo la scadenza del termine previsto dal d.l. 17/06/2005, n. 106, convertito con modificazioni nella I. n. 156/2005; poiché, infatti, la pretesa erariale era riferita all'anno 1992, in relazione a una dichiarazione presentata nel 1993, la notifica doveva essere eseguita entro il 31 dicembre 1998.
Né, per impedire la decadenza, poteva farsi riferimento al termine di cui all'art. 36, comma 2, del d.lgs. 29/02/1999, n. 46, non applicabile alle situazioni precedenti e ancora pendenti; detta sentenza è impugnata dall'Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a due motivi; resiste la società intimata con controricorso;Considerato che: con il primo motivo, l'agenzia ricorrente denunzia violazione dell'art. 138 della I. 388/2000 e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5-bis, della I. n. 106/2005, assumendo che la C.T.R. avrebbe errato nella ricostruzione del quadro normativo riferito alla fattispecie; osserva al riguardo che l'art. 138 della I. n. 388/2000 aveva disposto che i soggetti colpiti dal sisma che nel 1990 ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, già destinatari di agevolazioni tributarie e contributive, potessero definire le loro posizioni relativamente agli anni 1990, 1991 e 1992 versando quanto dovuto entro il 15 dicembre 2002, in un massimo di dodici rate semestrali di pari importo; e che, in caso di omesso versamento, le somme dovute sarebbero state recuperate mediante iscrizioni a ruolo da rendere esecutive entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata; la stessa norma, al comma 7-bis, aveva poi espressamente disposto che fino al termine del 15 dicembre 2002 restassero sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei tributi; tale sospensione, disposta ex lege senza necessità di alcuna istanza del contribuente, era destinata ad operare nel caso di specie; secondo la ricorrente, poi, tale disciplina è destinata a prevalere, in quanto lex specialis, sull'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106/2005 evocato dalla sentenza d'appello, che ha previsto il generale termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, fissandolo nei 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; con il secondo motivo, formulato in via di subordine, la ricorrente deduce violazione dell'art. 138, comma 3, della I. n. 388/2000, assumendo che — ove ritenuto applicabile il generale termine di decadenza, destinato ad operare ex tunc — il regime stabilito per i soggetti interessati dal sisma varrebbe come legittima proroga dei termini di decadenza stessi; pertanto, il termine ultimo di notifica delle cartelle andrebbe individuato nel 31 dicembre del quinto anno successivo allo spirare della proroga disposta (15 dicembre 2002), dal che discenderebbe il rilievo della tempestività della notifica; i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati; come questa Corte ha già osservato nelle occasioni in cui si è occupata di fattispecie analoghe alla presente (v.
Cass. n. 3987/2017; Cass. n. 16074/2014; Cass. n. 7274/2014; Cass. n. 956/2014), l'art. 138, comma 3, della I. n. 388/2000 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica della cartella) per l'azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dal comma 1 dello stesso articolo; tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie in relazione alle quali, alla data menzionata, l'amministrazione finanziaria era già decaduta dall'azione di riscossione; ciò è quanto si è verificato nella fattispecie in esame, stante l'efficacia retroattiva riconosciuta dalla giurisprudenza all'art. 5-ter del d.l. n. 106 del 2005 (v. ad es.
Cass. n. 24048/2011); pertanto, va data continuità al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art. 1 del d.l. n. 106/2005, conv. con modif. dalla I. n. 156/2005, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l'art. 138, comma 3, della I. n. 388/2000, nel consentire un'ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'Ufficio; il ricorso merita dunque di essere rigettato;le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 2.900,00, oltre C