Cassation appeal dismissed due to defective service of process on one of the three defendants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal because the writ of summons was not properly served on Maria Assunta Crespi. While service on two defendants was confirmed via PEC, the attempt to serve the third defendant failed due to non-delivery and lack of proof of receipt. Consequently, the court ordered a renewal of service within sixty days and remanded the case for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if service of process is defective; the court must order renewal of service and remand the case for a new hearing when proof of receipt is missing or the recipient is not properly identified.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7666/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro GORLETTA NATALINA, CRESPI LUISELLA, CRESPI MARIA ASSUNTA; - intimate - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4851/2016 depositata il 22 settembre 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 giugno 2022, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giovanni La Rocca;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale dott.ssa Paola Filippi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; CONSIODERATO CHE L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione della sentenza indicata in epigrafe di conferma della sentenza della CTP che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2007 per debiti della Società Rivoli di Gorletta Natalina e C. sas, notificato alla socia accomandataria Gorletta Natalina in proprio e alle socie accomandanti Crespi Luisella e Crespi Maria Assunta, su ricorso proposto dalla socia accomandataria.
La CTR aveva rigettato l'appello perchè la società, alla data di notifica dell'avviso di accertamento, era già estinta, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in data 15.3.2012, precedentemente quindi alla riforma dell'art. 2495 cod. civ. da parte dell'art. 28 comma 4 d.lgs. n. 175 del 2014 inapplicabile retroattivamente. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate articolato in unico motivo. Sono rimaste intimate le resistenti. A seguito di ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa in pubblica udienza.
RITENUTO CHE Il ricorso per cassazione risulta notificato ritualmente soltanto alle socie Natalina Gorletta e Luisella Crespi mediante notifica al procuratore domiciliatario via pec; Con riguardo all'altra soda Maria Assunta Crespi la notifica a mezzo posta non è andata a buon fine; secondo quanto risulta dall'avviso allegato, infatti, l'atto notificando non è stato consegnato alla destinataria per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo e manca la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio che può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.) (Cass. sez. Un. n. 10012 del 2021); nè risulta perfezionata la notifica nei confronti del soggetto indicato come procuratore domiciliatario, peraltro non risultante dalla sentenza della CTR impugnata; ricorrendo un vizio della notifica del ricorso nei confronti dell'intimata, deve disporsi il rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ; p.q.m. dispone il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione a Maria Assunta Crespi entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza con rinvio del giudizio a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,