Italian Supreme Court quashes tax court ruling for lack of motivation and remands case regarding VAT refund prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal against a regional tax court decision that denied a VAT refund. The court found the lower court's judgment lacked sufficient motivation and failed to determine whether the tax credit had expired under the ten-year prescription rule. Consequently, the case was remanded to the regional tax court for a new factual assessment regarding the credit's origin and validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 comma 2 D.P.R. n.633/1972; Art. 21 comma 2 d.lgs. n.546/1992: The court must explicitly address the prescription period of the tax credit; a judgment that fails to ascertain whether the ten-year prescription has elapsed or lacks specific reasoning is void and must be quashed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DINANZA sul ricorso iscritto al n. 28629/2016 R.G. proposto da FALLIMENTO NONWOVEN FOREIGN INVESTMENTS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e dìfeso dall'Avv. Rodolfo Locco, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, costituita al solo fine di even- tualmente partecipare all'udienza di discussione; - resistente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardia n.3064/49/2016 depositata il 20 maggio 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 4 maggio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombar- dia, veniva rigettato l'appello proposto dalla società Nonwoven Foreign Investments S.r.l., ora in fallimento, e confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale dì Milano n.106/46/2015, avente ad oggetto un diniego rimborso Iva relativo all'anno di imposta 2010, emesso nei confronti della contribuente.
2. La CTR confermava la decisione resa dal giudice di prime cure, ri- tenendo che alla contribuente fosse riconosciuta solo la possibilità di chìedere il rimborso ex art.21 del d.lgs. n.546/92, e che fosse legittimo il diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria al rimborso del cre- dito chiesto dal contribuente.
3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a tre motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate ha depositato mera comparsa ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della con- troversia ex art.370 cod. proc. civ.. Considerato che:
4. Con il primo motivo - ex art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ. - parte ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per totale assenza di motivazione. q-z Con il secondo motivo - in relazione all'art.360, primo comma, n.3 cod. proc. cív. - si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.30 comma 2 del d.P.R. n.633 del 1972 per aver il giudice d'appello man- cato di riconoscere che: in presenza di credito IVA vantato dalla società e parzialmente chiesto a rimborso, il credito, formatosi in gran parte negli anni precedenti al periodo di imposta 2007 per il quale la dichia- razione annuale è stata omessa, ricorrendone i presupposti, è stato esposto tramite la compilazione del quadro VR del modello di dichiara- zione IVA 2011 per l'anno 2010 e utilmente è stato chiesto a rimborso per l'importo di Euro 40.085,00, quale minore eccedenza detraibile ri- sultante dalla medesima dichiarazione annuale e da quella dei due anni precedenti.
Il terzo motivo - in relazione all'art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. - lamenta altresì la violazione e falsa applicazione dell'art.21 comma 2 ultimo periodo del d.lgs. n.546/92, disposizione richiamata nella succinta motivazione della CTR, in quanto tale previsione fa rife- rimento alla restituzione che consegue al pagamento indebito del con- tribuente, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
5. Il ricorso è fondato. E' opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo applicabile: l'art.30 comma 2 D.P.R. n.633/1972 prevede che, nel caso in cui dalla dichiarazione IVA annuale emerga un importo detraibile maggiore di quello a debito, il contribuente «ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di richiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione dell'attività». Quanto alla modalità di ottenimento del rimborso, l'art.38 bis del medesimo d.P.R. dispone:
«í rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del ter- mine di presentazione della richiesta prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al pericolo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione (...)»; infine, in i attuazione della previsione da ultimo richiamata, a partire dal 1998 nei decreti ministeriali di approvazione del modello IVA annuale, è stato previsto un apposito modello, il c.d. "VR", da utilizzare per attivare la procedura di rimborso emergente dalla dichiarazione annuale il quale, peraltro, per consolidata interpretazione giurisprudenziale è solo un presupposto per l'esigibilità del credito e l'esigibilità è soggetta al ter- mine ordinario di prescrizione decennale, e non a quello di decadenza biennale, ex art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile solo in via sussidiaria e residuale (Cass. 15 maggio 2015 n.9941;
Cass. 1 ottobre 2014 n.20678; Cass. 16 maggio 2012, n.7684). Orbene, la sentenza impugnata non dà alcuna evidenza del fatto alla base delle riprese, né sono evincibili i riferimenti giurisprudenziali cui si richiama in modo molto generico ed incorre pertanto nei vizi denun- ciati dalla ricorrente, incluso quello per motivazione al di sotto del mi- nimo costituzionale (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).
6. Inoltre, benché la circostanza dell'omessa dichiarazione possa con- siderarsi incontestata alla luce della mera costituzione dell'Agenzia senza svolgimento di effettive difese, nel caso di specie non è certo il momento in cui è sorto il credito oggetto dì istanza di rimborso, Indicato genericamente in ricorso solo come in gran parte sorto «negli anni pre- cedenti al periodo di imposta 2007». E' pertanto è necessario anche un accertamento in fatto da parte del giudice del rinvio, per verificare se, al momento della presentazione della domanda di rimborso, era o non era trascorso il termine di prescrizione decennale, decorrente dal mo- mento in cui le singole porzioni del credito sono sorte.
7. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto e la sentenza impu- gnata dev'essere cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in di- versa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al profilo oltr