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Ordinanza — n. 25210/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against tax authority for invalid inductive income assessment due to unrecorded workers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25210/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision to annul an inductive income assessment. The authority argued the lower court erred by accepting the taxpayers' incident appeal and ignoring their formal bookkeeping, while the taxpayers contended that unrecorded workers invalidated the books. The court ruled that irregular employment creates a serious, precise, and concordant presumption of unrecorded revenue, rendering formally correct books untrustworthy and necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 600/1973; Art. 132, comma 4, c.p.c.: In cases of inductive income assessment, formally correct bookkeeping is irrelevant if anomalies like unrecorded workers exist, as these create a serious presumption of unrecorded revenue shifting the burden of proof to the taxpayer.

Parole chiave

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inductive income assessment unrecorded workers tax burden of proof untrustworthy bookkeeping indirect tax verification tassazione dell'imposta sul reddito diminuzione del reddito reddito immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Il Collegio reitera innanzitutto che, tanto in tema d'imposte sui red- diti quanto di tributi armonizzati, è legittimo il ricorso all'accertamento sia induttivo "puro" che "analitico-induttivo" del reddito d'impresa ex art. 39 secondo e primo comma lett.
Art. 132, comma 4, c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.
Art. 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23550 del 05/11/2014
600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma complessivamente inattendibile (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23550 del 05/11/2014, Rv.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 736 del 19/01/2021
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7440 del 08/03/2022
Cass. Sez. U, Sentenza n. 356 del 13/01/2010
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28869/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro SCARINGI IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., SCARINGI GIANBATTISTA, CHIETI MADDALENA, tutti rappresen- tati e difesi dall'Avv. Nicola Loconte, domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Pu- glia n.1280/14/2014 depositata il 4 giugno 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 4 maggio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia riu- niva l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate e l'appello incidentale proposto dalla società Scaringi Immobiliare S.r.l. e dai due soci Scaringi Gianbattista e Chieti Maddalena avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.232/8/2012 di accogli- mento parziale dei ricorsi proposti dai contribuenti aventi ad oggetto, rispettivamente, l' avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2006 ele- vato nei confronti della società con cui veniva rettificato il reddito di impresa dichiarato per l'anno di imposta, nonché i due avvisi di accer- tamento notificati alle persone fisiche recanti l'imputazione di reddito da partecipazione ai fini IRPEF in capo ai due soci per le rispettive quote possedute nella società a ristretta base sociale.

2. Sulla base di p.v.c. venivano ricostruiti i ricavi della società nel qua- dro di un accertamento analitico induttivo art.39 primo comma lett.

d) del d.P.R. n.600 del 1973. Il giudice di prime cure confermava l'im- pianto delle riprese, ma accoglieva parzialmente la prospettazione dei contribuenti applicando una percentuale di redditività inferiore a quella attribuita dagli accertatori. La CTR accoglieva l'appello incidentale di parte contribuente e rigettava l'appello principale dell'Agenzia, annul- lando le riprese.

3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi, mentre i contribuenti resistono con controricorso. Considerato che:

4. Con il primo motivo - ex art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.132 se- condo comma n.4 cod. proc. civ. per aver il giudice d'appello accolto il gravame incidentale di parte contribuente e rigettato quello principale dell'Agenzia con una motivazione sostanzialmente apparente. Il secondo motivo di ricorso - in relazione all'art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. - prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.39 del d.P.R. n.600 del 1973 e 2729 cod. civ. per aver il giudice d'appello ritenuto illegittimo l'accertamento in conseguenza della rego- lare tenuta delle scritture contabili, nonostante la presenza di lavoratori in nero accertata in sede di verifica e trascurando gli elementi di fatto posti alla base della ricostruzione analitica induttiva del reddito di im- presa in capo alla società, poi imputato per trasparenza ai soci data la pacifica natura della società a ristretta base sociale.

5. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto con- nessi e, riqualificato il primo ai sensi del paradigma dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., e non sono inammissibili perché non inve- stono fatti e questioni nuove come eccepito in controricorso, bensì pro- spettano violazioni di legge tali da determinare la nullità della decisione impugnata, e sono fondati per le ragioni che seguono.

6. Il Collegio reitera innanzitutto che, tanto in tema d'imposte sui red- diti quanto di tributi armonizzati, è legittimo il ricorso all'accertamento sia induttivo "puro" che "analitico-induttivo" del reddito d'impresa ex art. 39 secondo e primo comma lett.

d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma complessivamente inattendibile (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23550 del 05/11/2014, Rv. 632959 - 01; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 736 del 19/01/2021, Rv. 660296 - 01).

7. Infatti, in tale ipotesi, si può evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell'onere della prova a ca- rico del contribuente. Nel caso di specie non è dubbio il fatto che l'ac- certamento sia di tipo analitico induttivo e sulla base dei principi di diritto di cui si è dato conto è irrilevante la contabilità formalmente regolare cui fa riferimento la CTR nella sua succinta motivazione a sup- porto del proprio ragionamento.

8. Inoltre, le anomalie riscontrate in sede di verifica e in particolare la presenza di lavoratori irregolari non costituisce affatto deduzione di un inammissibile fatto nuovo, come eccepito in controricorso, e anzi sono una contestazione di fatto pacificamente presente sin dal p.v.c. alla base delle riprese, fatto di cui dà conto la stessa CTR nella sua breve motivazione in cui menziona l'«anomalia sul dato de/personale addetto all'attività pur prendendo atto di un contratto di subappalto per la ese- cuzione di lavori di costruzione effettuati dalla società». Tale elemento di fatto è altresì per consolidata interpretazione giuri- sprudenziale (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 7440 del 08/03/2022; Cass. Sez. U, Sentenza n. 356 del 13/01/2010) certamente idoneo in astratto ad assurgere a presunzione grave precisa e concordante ai fini del fondamento della rettifica analitica induttiva del reddito perché rende la contabilità inattendibile, innanzitutto per l'omessa registra- zione nelle scritture contabili o altre obbligatorie, e la CTR erra a non tenerne conto.

9. Per la prova contraria non è sufficiente né la regolare annotazione delle fatture nelle scritture contabili né la mera effettività delle spese, le quali possono ben difettare del requisito dell'inerenza all'attività im- prenditoriale, in quanto espressive di finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'impresa, principi di diritto con cui si vorrà contron- tarsi il giudice del rinvio compiendo i necessari accertamenti in fatto e dandone conto in motivazione.

10. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto e la sentenza im- pugnata dev'essere cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, in relazione ai pr