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Ordinanza — n. 25208/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses taxpayer appeal regarding unproven business expense deductions and litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25208/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that upheld the tax authority's denial of specific business expenses. The taxpayer argued the tax authority failed to prove the expenses were non-deductible, but the court ruled the burden of proof rested on the taxpayer to demonstrate the regularity of operations. Consequently, the court affirmed that the taxpayer failed to meet this evidentiary burden, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, first comma, nn. 3 and 5 of the Code of Civil Procedure; Art. 92 of the Code of Civil Procedure: In tax disputes, the taxpayer bears the burden of proving the regularity of operations and the inerenza of expenses, and generic appeals regarding litigation costs without specific grounds are inadmissible.

Parole chiave

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tax burden of proof business expense deduction indirect tax litigation inadmissible appeal taxpayer obligations spese commerciali tassazione delle spese ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first comma, nn. 3 and 5 of the Code of Civil Procedure
Art. 92 of the Code of Civil Procedure
Art. 39 of D.P.R. n. 600 of 1973

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018, Rv. 649772
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Testo completo

RDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2155/2014 R.G. proposto da MACAIONE VINCENZO, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Cangemi, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, costituita al solo fine di par- tecipare all'eventuale udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc. civ.; - resistente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sici- lia, sez. staccata di Messina, n.278/27/2012 depositata il 7 novembre 2012, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 4 maggio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, accoglie parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provin- ciale di Messina n.341/6/2005 di accoglimento del ricorso proposto da Macaione Vincenzo, esercente attività di vendita al dettaglio di mate- riale edile, avente ad oggetto l'avviso di accertamento per IRPEF, IRAP, IVA e accessori 1997 con cui veniva rettificato il volume d'affari del contribuente e venivano disconosciuti costi ritenuti non inerenti all'at- tività imprenditoriale esercitata, sulla base di processo verbale di con- statazione.

2. Il giudice di prime cure annullava l'atto impositivo sia quanto ai costi ritenuti dall'Amministrazione non deducibili, sia quanto alle riprese ba- sate sulla ricostruzione induttiva del reddito non dichiarato ex art.39 del d.P.R. n.600 del 1973. La decisione veniva riformata dal giudice d'appello limitatamente alla ripresa per costi pari a lire 31.666.912, ritenuti indeducibili.

3. Avverso la sentenza propone ricorso il contribuente, affidato a due motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con mera comparsa di costi- tuzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc. civ.. Considerato che: 4.Con il primo motivo di ricorso - ex art.360, primo comma, nn.3 e 5 cod. proc. civ. - il contribuente deduce la violazione degli artt.132 e 345 cod. civ. circa la statuizione del giudice di appello in materia di componenti negative di reddito (costi) per lire 31.666.912 ritenuti non provati.

5. Il motivo è infondato. In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insuffi- cienza o inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assu- mono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali (Cass.

Sez. 5 - , Sentenza n. 18904 del 17/07/2018, Rv. 649772 - 04). In tema di IVA, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'o- nere di dimostrare l'imponibile maturato (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 18904 del 17/07/2018, Rv. 649772 - 02).

6. La sentenza con riferimento ai costi ha accertato, in disparte dalla ritenuta tardività della documentazione prodotta in giudizio, produ- zione che rientra al contrario nella facoltà della parte anche in appello, che, comunque, sulla base delle fatture non è provata l'inerenza dei costi e che pertanto l'onere della prova non è stato assolto dal contri- buente. Tale accertamento in fatto rispetta il canone di riparto dell'onere della prova di cui ai principi di diritto che precedono, e non è stato utilmente impugnato dal ricorrente attraverso la dimostrazione del fatto controverso decisivo e contrario.

8. Il secondo motivo del ricorso principale - formulato in relazione all'art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. - e con il quale si pro- spetta la violazione e falsa applicazione dell'art.92 cod. proc. civ., è inammissibile in quanto apodittico e generico, dal momento che non precisa in alcun modo per quali ragioni la CTR avrebbe dovuto condan- nare l'Agenzia a pagare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltretutto considerata la soccombenza reciproca delle parti in appello, all'esito di un giudizio devolutivo che ha sostituito la sentenza di primo grado.

9. Al rigetto del ricorso non segue il regolamento delle spese di lite, in assenza di effettive difese svolte da parte dell'Agenzia.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello st