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Ordinanza Interlocutoria — n. 25205/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on conflicting tax penalty provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25205/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court granted the taxpayer's request to remand the case to a new hearing. The taxpayer argued that the Regional Tax Commission erred in applying specific tax penalties and interest rates for non-existent operations. The Court identified a direct internal conflict between two different tax penalty regulations regarding these specific operations. Consequently, the Court ordered the case to be sent back to the lower court to await the Supreme Court's unified ruling on this legal contradiction.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.: When a lower court decision relies on a legal provision that contradicts another provision already under review by the Supreme Court's Plenary Section, the case must be remanded to await the Plenary Section's ruling to resolve the internal conflict before proceeding.

Parole chiave

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tax penalty conflict reverse charge regime non-existent operations internal legal contradiction remand for new hearing plenary section review tax procedural law validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Con il primo motivo del ricorso, la contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art.
Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Con il settimo motivo, sostiene, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che la CTR ha omesso di verificare la sussistenza dei "presupposti fattuali e giuridici di una eventuale responsabilità della ditta ricorrente nelle c.
d.lgs. n. 546 del 1992
7 del d.lgs. n. 546 del 1992.
d.lgs. n. 471 del 1997
d.lgs. n. 158/2015
L'ultimo motivo di ricorso riguarda l'applicabilità, alle operazioni inesistenti soggette al regime d'inversione contabile, della normativa sanzionatoria sopravvenuta introdotta dal d.lgs. n. 158/2015, che ha novellato l'art.
artt. 35 Cost
civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 35 Cost.
art. 115, comma 2 cod. proc. civ
civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115, comma 2 cod.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza interlocutoria n. 1703/22 del 20 gennaio 2022
471/1997, introducendo i commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, su cui questa Sezione, rilevando un contrasto interno alla stessa, con ordinanza interlocutoria n. 1703/22 del 20 gennaio 2022, ha rimesso la questione alle Sezioni unite di questa Corte.
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Testo completo

eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5798/2016 R.G. proposto da CAMEL s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Sabatini e Franco Sabatini, con domicilio eletto presso lo studio legale Sinagra - Sabatini - Sanci, in Roma, Viale Gorizia n. 14, giusta procura speciale in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo - sezione staccata di Pescara n. 783/06/15, depositata in data 28 luglio 2015.

Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all'udienza pubblica del 3.05.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, l'applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole; RILEVATO CHE La Camel s.r.l. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2007, VIVA indebitamente detratta in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti e in relazione ad acquisti di scarti ferrosi, soggetti al reverse charge, applicando la relativa sanzione e gli interessi.

La Commissione tributaria provinciale di Chieti accoglieva il ricorso ritenendo non utilizzabili il pvc e i relativi allegati, che l'Agenzia delle Entrate aveva prodotto solo in udienza e, dunque, tardivamente, e non più acquisibili d'ufficio, a seguito dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992. La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo - sezione staccata di Pescara accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate; La Camel propone ricorso per cassazione con nove motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo del ricorso, la contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, anche a seguito dell'abrogazione del comma 3 del citato art. 7, il giudice tributario possa esercitare un potere istruttorio, quando ciò sia indispensabile per la decisione.

2. Con il secondo motivo, denuncia, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost. Eulermunzzazelei=1 1 tggr, sostenendo che i documenti espunti in primo grado (pvc e allegati) non potevano essere nuovamente depositati dall'Ufficio in appello e utilizzati dalla CTR per la decisione, peraltro senza alcun provvedimento di ammissione, in violazione del diritto al contraddittorio.

3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, evidenziando che il giudice del gravame non aveva esaminato la "sussistenza o meno delle asserite operazioni soggettivamente inesistenti", recependo integralmente i rilievi dell'Ufficio, senza verificarne la veridicità e senza esaminare gli elementi di prova indicati dalla ricorrente, "a dimostrazione della correttezza delle separate operazioni commerciali e tecniche intrattenute dalla Game!, prima con le aziende fornitrici, poi con quelle produttrici".

4. Con il quarto motivo, deduce ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 35 Cost. e 14, comma 4 bis della I. n. 537 del 1993, come modificato dal d.l. n. 16 del 2012, e 109 TUIR, per avere la CTR escluso la deducibilità dei costi esposti nella fattura relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti.

5. Con il quinto motivo, deduce ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ravvisato la mancanza in fattura di una specifica distinzione tra il costo della materia prima e il costo della lavorazione del prodotto, non essendovi alcuna norma che impone di differenziare, nella fatturazione di un prodotto finito, i costi delle lavorazioni assunte dal venditore, inclusi nel prezzo concordato con il cliente.

6. Con il sesto motivo, deduce ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115, comma 2 cod. proc. civ., per avere la CTR posto a base della propria decisione fatti che non possono essere considerati "notori", richiamando, in materia di costi di produzione, concetti del tutto inediti nella prassi commerciale e violando con ciò il principio dispositivo e il diritto al contraddittorio.

7. Con il settimo motivo, sostiene, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che la CTR ha omesso di verificare la sussistenza dei "presupposti fattuali e giuridici di una eventuale responsabilità della ditta ricorrente nelle c. d. operazioni soggettivamente inesistenti", avendo richiamato solo elementi che riguardavano la responsabilità della società emittente, che la Camel non avrebbe mai potuto conoscere, omettendo di esaminare le prove documentali fornite dalla ricorrente.

8. Con l'ottavo motivo, deduce ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 I. n. 212 del 2000, 56, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dal d.lgs. n. 32 del 2001 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non avendo la CTR rilevato che all'avviso di accertamento non era allegata la denuncia a cui detto avviso faceva riferimento.

9. Con il nono motivo, deduce ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ritenuto che il diritto alla detrazione dell'IVA doveva essere escluso solo perché vi era stata violazione della procedura di reverse charge, mentre la mancata osservanza dei requisiti formali del diritto alla detrazione dell'IVA, in mancanza di danni erariali, non poteva mai determinare la perdita di tale diritto. Di conseguenza, sostiene che anche l'aspetto sanzionatorio è errato ed invoca l'applicazione dell'art. 10, comma 3, della I. n. 212 del 2000, in quanto si tratta di una violazione meramente formale, senza alcun debito di imposta, o, in subordine, dell'art. 6, comma 9-bis, del d.lgs.n. 471 del 1997, come modificato, da ultimo, dalla I. n. 208 del 2015, applicabile con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997.

10. L'ultimo motivo di ricorso riguarda l'applicabilità, alle operazioni inesistenti soggette al regime d'inversione contabile, della normativa sanzionatoria sopravvenuta introdotta dal d.lgs. n. 158/2015, che ha novellato l'art. 6 del d.lgs. n. 471/1997, introducendo i commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, su cui questa Sezione, rilevando un contrasto interno alla stessa, con ordinanza interlocutoria n. 1703/22 del 20 gennaio 2022, ha rimesso la questione alle Sezioni unite di questa Corte. Si rende, pertanto, opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni unite.

P.Q.M.

dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa