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Ordinanza Interlocutoria — n. 25200/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings to allow accelerated debt payment under 2018 tax reform law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25200/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court suspended the tax litigation to facilitate the accelerated payment of the assessed debt under the 2018 tax reform law. The taxpayer had previously challenged an income reclassification based on a property purchase, but the tax agency appealed the lower court's decision. The court ordered a pause in the case until the taxpayer pays the debt in installments and provides proof of payment.

Regesto Legislator

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Art. 3 del d.l. n. 119 del 2018; Art. 6, comma 6 della stessa norma: When a taxpayer requests accelerated debt payment under the tax reform law, the court must suspend proceedings until the debt is paid in full or in agreed installments with proof submitted.

Parole chiave

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accelerated tax payment tax debt suspension installment agreement tax reform law 2018 procedural suspension income reclassification tax audit appeal spese di acquisto

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 119 del 2018
3 del d.l. n. 119 del 2018, è necessario provvedere al pagamento del dovuto, in unica soluzione o in più rate concordate, con sospensione del giudizio pendente, così come prescritto dal comma 6 della norma citata.
I. 17 dicembre 2018, n. 136
119, convertito in I. 17 dicembre 2018, n. 136 (cd.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA I(fj T e CT.) Sul ricorso n. 28568-2014, proposto da: PICONE Eleonora, cf PCNLNR70H55C129U, elettivamente domiciliata in Roma alla via P. Belon n. 141, presso la dott. De Fusco Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso De Fusco - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t.- Intimato Avverso la sentenza n. 394/23/2013 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 7.11.2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10 marzo 2022 dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che L'Agenzia delle entrate notificò a Picone Eleonora l'avviso d'accertamento con cui, relativamente all'anno 2000, rideterminò il reddito con metodo sintetico. L'accertamento trovava causa nel riscontro dell'acquisto di una unità immobiliare, avvenuta con atto del 2004 al corrispettivo di C 387.340,00. RGN 28568/2014 Consi e rei Federici e v La contribuente adì la Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 472/18/2010 ne accolse le ragioni, annullando l'atto. L'Agenzia delle entrate appellò la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che con la sentenza n. 394/23/2013 rigettò entrambe le impugnazioni.

La ricorrente ha censurato la sentenza con tre motivi, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha depositato un "atto di costituzione" al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Nelle more del giudizio la contribuente ha inteso definire la controversia ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in I. 17 dicembre 2018, n. 136 (cd. rottamazione-ter). All'esito dell'adunanza camerale del 10 marzo 2022 la causa è stata trattata. Considerato che: Ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, è necessario provvedere al pagamento del dovuto, in unica soluzione o in più rate concordate, con sospensione del giudizio pendente, così come prescritto dal comma 6 della norma citata.

L'estinzione del giudizio è poi subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione in giudizio della documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto nella sua interezza. Poiché i termini per il pagamento delle rate sono stati dilazionati sino al 30 novembre 2023, e all'esito dei pagamento dell'ultima rata la debitrice dovrà esibire la documentazione attestante i pagamenti effettuati,

P.Q.M.

Sospende il giudizio; rinvia a nuovo ruolo la trattazione della causa, in attesa della esecuzione dei pagamenti rateizzati e comunque del termine ultimo per la definizione agevolata disciplinata dall'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018. Così decis