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Ordinanza Interlocutoria — n. 25199/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 25199/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25199/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA //ti, (LO( z0/(2 ,( Sul ricorso n. 3259-2013, proposto da: PICONE Eleonora, cf PCNLNR7OH55C129U, elettivamente domiciliata in Roma alla via P. Belon n. 141, presso la dott. De Fusco Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso De Fusco - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controricorrente Avverso la sentenza n. 171/45/2012 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 21.06.2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10 marzo 2022 dal Consigliere dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 25199/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La ricorrente ha censurato la sentenza con quattro motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. Nelle more del giudizio la contribuente ha inteso definire la controversia ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in I. 17 dicembre 2018, n. 136 (cd. rottamazione-ter). All'esito dell'adunanza camerale del 10 marzo 2022 la causa è stata trattata. Considerato che: Ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, è necessario provvedere al pagamento del dovuto, in unica soluzione o in più rate concordate, con sospensione del giudizio pendente, così come prescritto dal comma 6 della norma citata.

Parole chiave

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assoggettamento del contribuente procedura di tassazione fiscale sottrazione di un contributo accoglimento parziale del contribuente imputazione dei contributi inchiesta per sottrazione d'imposta
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Testo completo

la seguente ORDINANZA //ti, (LO( z0/(2 ,( Sul ricorso n. 3259-2013, proposto da: PICONE Eleonora, cf PCNLNR7OH55C129U, elettivamente domiciliata in Roma alla via P. Belon n. 141, presso la dott. De Fusco Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso De Fusco - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controricorrente Avverso la sentenza n. 171/45/2012 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 21.06.2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10 marzo 2022 dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che L'Agenzia delle entrate notificò a Picone Eleonora l'avviso d'accertamento con cui, relativamente all'anno 1999, rideterminò il reddito con metodo sintetico. L'accertamento trovava causa nel riscontro RGN 3259/2013 Consigliere rel. Federici dell'acquisto di una unità immobiliare, avvenuta con atto del 2004 al corrispettivo di C 387.340,00. La contribuente adì la Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 226/18/2010 accolse in parte le ragioni, riducendo l'imponibile. Entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, appellarono la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che con la sentenza n. 171/45/2012 rigettò entrambe le impugnazioni.

La ricorrente ha censurato la sentenza con quattro motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. Nelle more del giudizio la contribuente ha inteso definire la controversia ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in I. 17 dicembre 2018, n. 136 (cd. rottamazione-ter). All'esito dell'adunanza camerale del 10 marzo 2022 la causa è stata trattata. Considerato che: Ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, è necessario provvedere al pagamento del dovuto, in unica soluzione o in più rate concordate, con sospensione del giudizio pendente, così come prescritto dal comma 6 della norma citata.

L'estinzione del giudizio è poi subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione in giudizio della documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto nella sua interezza. Poiché i termini per il pagamento delle rate sono stati dilazionati sino al 30 novembre 2023, e all'esito del pagamento dell'ultima rata la debitrice dovrà esibire la documentazione attestante i pagamenti effettuati,

P.Q.M.

Sospende il giudizio; rinvia a nuovo ruolo la trattazione della causa, in attesa della esecuzione dei pagamenti rateizzati e comunque del termine ultimo per la definizione agevolata disciplinata dall'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018.