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Ordinanza — n. 25191/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to untimely filing and lack of implicit res judicata on admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25191/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate tribunal's decision because the taxpayer failed to file the appeal within the strict 60-day statutory deadline. Although the lower courts had previously ruled on the merits, the Court held that no implicit res judicata existed regarding the admissibility of the appeal since it was never raised in the first instance. Consequently, the appeal was deemed inadmissible as a matter of public order, rendering the entire cause unproposable.

Regesto Legislator

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Art. 21 comma 1 d.lgs. n. 546/1992; Art. 382 comma 3 c.p.c.: The deadline for filing a tax appeal is a condition of the action subject to decadenza, and the lack of implicit res judicata on admissibility when the issue was not raised in the first instance allows the court to declare the appeal inadmissible ex officio.

Parole chiave

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tax appeal admissibility statutory deadline decadenza implicit res judicata ex officio review tax litigation procedure tassa di promozione del turismo rimborso dei contributi agli stranieri accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 21 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992
Cass. 21866/2018; Cass.32637/19; Cass.
Art. 382 comma 3 cod. proc. civ.
Art. 16 d.P.R. n. 636 del 1972
Art. 2969 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10027/2009
Cass. 21866/2018
Cass. 21866/2018; Cass.32637/19; Cass.
Cass. 32637/2019
Cass. 20978/2013
Cass. 18224/2018
Cass. 4247/2013
Cass.18224/2018; Cass. 4247/2013).
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10884/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - decisione sul merito della domanda, la parte soccombente abbia pro- posto impugnazione relativamente alla sola (o a tutte le) statuizioni di merito in essa contenute, in quanto detta impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito su almeno una questione o un accer- tamento di merito, che costituiscono l'indispensabile presupposto del giudicato implicito.

Inoltre, quando il giudice decida esplicitamente su una questione, risolvendone implicitamente un'altra, rispetto alla quale la prima si ponga in rapporto di dipendenza e la decisione venga impu- gnata sulla questione risolta esplicitamente, non è configurabile un giu- dicato implicito sulla questione risolta implicitamente, essendo lo stesso precluso dall'impugnazione sulla questione dipendente, atteso che il giudicato implicito presuppone il passaggio in giudicato della de- cisione sulla questione dipendente decisa espressamente» (tra le tante, Cass. n. 10027/2009;

Cass. 21866/2018; Cass.32637/19; Cass. 20978/13).

7. Orbene, sulla base di quanto esposto va in primo luogo esclusa la formazione del giudicato implicito sulla questione preliminare concer- nente l'ammissibilità dell'impugnazione del ricorso introduttivo, perché proposto tardivamente ma deciso nel merito con sentenza della CTP impugnata in appello solo quanto al merito. In secondo luogo, ai fini della "prova di resistenza" di tempestività dell'introduzione della do- manda, il Collegio constata che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso deve essere notificato entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, per cui il ricorso introdut- tivo spedito dalla contribuente il 4.4.2011 avverso l'avviso di accerta- mento notificato il 2.11.2010, tenuto conto della sospensione a seguito di istanza di accertamento con adesione, con termine ultimo scaduto il 1.4.2011, giorno non festivo, deve ritenersi intempestivo e perciò inammissibile.

8. In tema di processo tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio per inosservanza dei termini stabiliti contro TURISMO ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania, n.350/46/2013 depositata il 22 ottobre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campa- nia veniva parzialmente accolto sia l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate sia quello avanzato dalla società Turismo Italia S.r.l. avverso la sentenza n.698/2/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Pro- vinciale di Caserta, a sua volta di accoglimento parziale del ricorso pre- sentato dalla contribuente contro l'avviso di accertamento ai fini IVA, IRES e IRAP 2007, con riduzione del 30% del valore accertato.

2. In particolare l'Agenzia delle Entrate accertava, ex artt. 39 comma 1, lett.

d) e 40 del d.P.R. n.600 del 1973 un maggiore ricavo e un maggiore reddito di impresa non dichiarati, cui conseguivano i mag- giori tributi summenzionati per il periodo d'imposta. Il giudice d'appello in via preliminare rigettava l'eccezione di tardività del ricorso introdut- tivo formulata dall'Agenzia e, nel merito, accoglieva entrambe le im- pugnazioni annullando da un lato la riduzione forfettaria del 30% del valore dell'accertamento operata dal giudice di prime cure e, dall'altro, affermando la sussistenza della prova del finanziamento dei soci, seb- bene al netto della somma restituita nel corso del 2007, pari ad Euro 186.048,15.

3. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza, affidato a tre motivi, mentre la contribuente non si è difesa. Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso - ex art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. - viene dedotto l'error in procedendo in violazione degli artt. 16, 20 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, per aver la CTR erroneamente ritenuto tardiva questione concernente la tempestività del ricorso introduttivo, non sollevata né rilevata in primo grado, mentre detta questione dev'essere esaminata ex officio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

5. Il motivo è fondato. L'art. 21, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un ter- mine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'im- pugnazione e, pertanto, secondo i principi generali in materia di eser- cizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso. La decadenza per il decorso del termine anzidetto è rilevabile di ufficio (cfr.

Cass.18224/2018; Cass. 4247/2013). Dal momento che l'inammissibilità del ricorso è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e non è sanabile dall'avvenuta costituzione della parte resistente la sentenza impugnata, il giudice d'appello ha errato nel considerare nuova l'eccezione relativa all'intempestività del ricorso proposto dall'ufficio all'udienza pubblica davanti la CTP, non potendosi ritenere che sulla questione si sia formato un giudicato interno implicito all'esito del primo grado di giudizio nel quale non è stata proposta ec- cezione né la questione è stata rilevata.

6. Questa Corte ha infatti più volte affermato che «Il giudicato impli- cito, formandosi sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accerta- mento sul quale si sia formato un giudicato esplicito, non è configura- bile in relazione alle questioni pregiudiziali all'esame del merito ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione quando, intervenuta la dall'art.16 del d.P.R. n.636 del 1972 è applicabile d'ufficio, ex art.2969 cod. civ., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, regola che opera anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla questione (Cass.

Sez. 5 -, Ordinanza n.32637 del 12/12/2019, Rv. 656371-01). Il rilievo dell'inammissibilità d'ufficio è stato omesso dai giudici di primo grado e di appello e, in sede di legittimità come in sede di merito, il giudice ha il potere-dovere di rilevare il vizio oggetto del motivo in disamina. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assor- biti i restanti due con cui viene dedotto il vizio motivazionale e il vizio di legge sull'onere della prova circa il contenuto delle riprese, la sen- tenza impugnata in questa sede dev'essere cassata senza rinvio ex art.382 comma 3 cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta.

9. Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in consi- derazione dell'evoluzione a quel tempo della giurisprudenza in materia, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due; cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta; Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la r+eortout Fegte alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 9.000,00 per com