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Sentenza — n. 25190/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to late withdrawal without notifying the opposing tax authority.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25190/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant withdrew the lawsuit after the hearing date without formally notifying the opposing party, the Tax Agency. Although the appellant claimed a withdrawal, the court found no evidence of notification or acceptance by the Tax Agency, violating procedural requirements for extinguishing the proceedings. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002: A withdrawal of a cassation appeal is ineffective for extinguishing the proceedings if not notified to the opposing party, rendering the appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal notification requirement lack of interest procedural inadmissibility tax litigation costs servizi di telecomunicazione licenza per antenna di telefonia riscossione di tasse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 390 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. n. 3876/2010
390 c.p.c., esso non è idoneo a determinare l'estinzione del processo e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. Sez. Un. n. 3876/2010, Cass.
Cass. n. 10140/2020
3876/2010, Cass. n. 10140/2020, n.
Cass. n. 14782/2018
Cass. n. 12743/2016
Cass. n. 2259/2013
Cass. n. 23175/2015
Cass. n. 19071/2018
Sez. Un. n. 3876/2010
Sez. Un. n. 3876/2010, Cass.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 920/2014 R.G. proposto da PAOLIN s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Toniolo, con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliata. AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliata. - intimate - avverso la sentenza n. 85/30113 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 16/07/2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2022 svolta dal Consigliere dott. Oronzo De Masi. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. FATTI DELLA CAUSA La società PAOLIN propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto, in epigrafe indicata, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria alla istanza della contribuente di rimborso delle tasse di concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento versate negli anni dal 2008 al 2011, assumendo la contribuente, sotto vari profili, l'illegittimità della tassa.

La decisione della CTP di Vicenza, di rigetto della istanza di rimborso, è stata confermata dal giudice di appello sul rilievo che la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, anche alla luce dal quadro normativo delineato dal Codice delle comunicazioni elettroniche, non risulta abrogata e, ai sensi dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.p.r. n. 641 del 1972, costituisce oggetto di tassazione la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione", soluzione che trova risconto nella norma di interpretazione autentica dettata dal d.

I. n. 4 del 2014, art. 2, comma 4, conv. in I. n. 50 del 2014, che nell'esentare i non udenti dal pagamento del tributo, ne conferma la debenza per tutti gli altri soggetti. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.p.r. 641 del 1972, 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, 318 del d.p.r. n. 156 del 1973, 1, 2 e 3 del d.m.13/2/1990, della direttiva CEE 09/03/1999 n. 5, del d.lgs. n. 269 del 2001, dell'art. 2 del d.lgs. n. 259 del 2003, perché la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la tassa di concessione governativa in relazione all'utilizzo dei «telefoni cellulari» senza considerare che per dette apparecchiature non è previsto alcun provvedimento amministrativo di autorizzazione per cui, essendo venuto meno il presupposto indicato dall'art. 1 del d.p.r. n. 641 del 1972 e della relativa voce 25 della Tariffa annessa, la tassa non è più dovuta.

2. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, perché la sentenza impugnata ha rinvenuto nella I. n. 244 del 2007, che prevede l'esenzione della tassa per la categoria dei non udenti, una conferma della generale debenza della tassa stessa per tutti gli altri soggetti.

3. Con il terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'ar* 219 del d.lgs. n. 259 del 2003, poiché la sentenza della CTR confermativo dell'obbligo di pagamento della tassa la previsione contenuta nel Codice delle Comunicazioni, per la sua attuazione, della assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

4. Con il quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 21 della Tariffa allegata al d.p.r. n. 641 del 1972, nonché 1, 2 e 3 del d. m. 13/2/1990, per avere l'Amministrazione finanziaria individuato il presupposto della tassa nell'abbonamento telefonico, atto contrattuale al quale può essere attribuita soltanto rilevanza privatistica nella regolamentazione del rapporto con l'ente gestore del servizio di telefonia mobile, come pure si evince dalla direttiva CEE 09/03/1999 n. 5.

5. In via subordinata, la ricorrente formula istanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 23 Cost., in quanto il collegamento della tassa all'esistenza di un "abbonamento", atto di natura meramente contrattuale, condurrebbe ad evidenti ed irragionevoli disparità di trattamento tributario rispetto a chi utilizza una "scheda prepagata", o altre analoghe forme contrattuali, per usufruire dei servizi di comunicazione elettronica.

6. La contribuente chiede, altresì, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sensi dell'articolo 267 (ex articolo 234 del TCE) del Trattato istitutivo della Comunità Europea, affinché si pronunci sulla compatibilità sistema interno con il quadro comunitario pertinente - dir.1999/5/CE,2002/19/CE,2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE- evidenziando che della relativa questione la Corte di Giustizia già è stata investita dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (causa C -416/14, Fratelli De Pra spa e altri).

7. In epoca successiva, la Corte di Giustizia, si è pronunciata con sentenza n. 416 del 17 settembre 201 (in causa C-416/14). Preliminarmente, la Corte osserva che con istanza depositata in data 2/3/2022 la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto.

8. Tale atto non risulta notificato - né tantomeno sottoscritto per accettazione - alla parte avversaria, l'Agenzia delle Entrate, per cui, in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c., esso non è idoneo a determinare l'estinzione del processo e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. Sez. Un. n. 3876/2010, Cass. n. 10140/2020, n. 14782/2018, n. 12743/2016, n. 2259/2013).

9. Le spese del giudizio di legittimità devono porsi a carico della ricorrente poiché l'applicazione del principio di causalità evidenzia che il presente giudizio è stato determinato dall'iniziativa di quest'ultima e la rinuncia è intervenuta solo in prossimità dell'udienza.

10. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. n. 23175/2015, n. 19071/2018).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.800, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il r