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Decreto — n. 25139/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018. Parties failed to request hearing extension.

Numero d'incarto Decreto — n. 25139/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a hearing, but the defendant contended the statutory time limit had passed without intervention. The court ruled that the process ended automatically under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; When parties fail to request a hearing extension within the statutory deadline, the tax proceeding extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.

Parole chiave

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tax proceeding extinction statutory time limit hearing extension request D.L. 119/2018 costs allocation procedural expiration tax dispute resolution contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 23 October 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

TO sul ricorso iscritto al n. 18739/2015 R.G. proposto da Marton Marco, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Amato, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Marini; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 197/06/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 844010300984.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. oices~ atti DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO difiertniq neo «sai. a Poesilemer4Y Roma Z‘:

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