Italian tax court declares tax proceeding extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, leading to the automatic expiration of the process. Consequently, the court ruled that the procedural timeline had lapsed without intervention, resulting in the termination of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: If parties fail to request a settlement hearing within the statutory period, the proceeding extinguishes automatically, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11714/2015 R.G. proposto da Campo Nunzio Alessandro, rappresentato e difeso dagli Avv. Gaetano Barone e Guglielmo Barone, con domicilio eletto in Roma, Piazza Capponi, n. 16, presso lo studio dell'Avv. Carlo Cermignani; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania n. 3383/18/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TYZ010301505/2010.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 17- 2Z__ DEPOSITATO HA CANCELLERIA 2 3 AGli 2022 oggi. IL