Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Art. 6 DL 119/2018 due to lack of party action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party filed the required request for settlement by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for a simplified definition, but the opposing party did not respond, triggering the automatic expiration clause of Article 6 of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure is extinguished by the expiration of the statutory deadline for filing a settlement request if no party intervenes, unless the parties explicitly request a hearing to declare extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
_93 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9390/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Benegiamo Varratta Andrea e Monte Addolorata, in qualità di eredi del Sig. Benegiamo Varratta Carmelo, rappresentati e difesi dall' Avv. Paola Ruggieri Fazzi, indirizzo PEC: ruggierifazzi.paola©ordavvle.legalmail.it avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sez. staccata di Lecce n. 2227/23/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVM010303793/11.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Il Pres,ilr