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Decreto — n. 25131/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to missed deadline for simplified procedure request under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 25131/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed the required request for simplified procedure definition by December 31, 2020. The plaintiff and defendant failed to meet the statutory deadline set by Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, preventing the case from proceeding to a substantive ruling. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The process extinguishes if the parties fail to request the simplified procedure definition within the prescribed term, unless an urgent hearing is fixed by the court.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified definition deadline D.L. 119/2018 missed procedural term automatic process termination crescita in giudicato della tassazione arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018
20091T047030000 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 9639/2016 R.G. proposto da Ares Azienda Ristrutturazione Edilizia Strade Srl e Ist.United Real Estate Sri rappresentate e difese dall' Avv. Pellegrini Stefano, con domicilio eletto in Roma, via dei Gracchi, n. 29/B, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5297/37/15, pronunciata con riferimento ali' atto impositivo n. 20091T047030000 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 11?12t22 Il Presidente - ' DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23