Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing before the statutory deadline expired on December 31, 2020. The plaintiff, Volpi Motor S.r.l., and the defendant, the Revenue Agency, argued over the definition of the tax matter under specific legislative provisions. The court ruled that without an active request to fix a hearing date, the procedural timeline automatically terminated the case, leaving any advanced costs to the party who incurred them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request a hearing within the prescribed period, unless a specific request is made to fix the date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 16987/2016 R.G. proposto da Volpi Motor S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Parisella e Salvatore Cantelli, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Mirabello n. 26, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1325/37/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RCC031400101 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 11.97.2022 Il Pressidn_ty_ _ V DEPC.