Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Art. 6 D.L. 119/2018 without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished after the statutory deadline expired on December 31, 2020. The taxpayer and the Revenue Agency failed to request a hearing extension or present a specific request for termination as required by law. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties do not request a hearing within the prescribed period, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 13779/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Loro Sergio, rappresentato e difeso dagli Avv. Federico Casa e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti n.9, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1911/01/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
R85010300683/2010 - R85010300685/2010 — T6501SV01638/2011. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle 4A v controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 1,«.0 2Z DEPOSITATO IN CANC _LERIA 2 3 AG 2022 Il Presi oggi, i,\N