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Decreto — n. 25113/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement by deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 25113/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessment, but the parties failed to utilize the expediated process available under the 2018 tax reform. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the Court confirmed that procedural costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The failure to request the simplified settlement procedure within the prescribed time limit results in the automatic extinction of the tax litigation proceedings.

Parole chiave

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tax dispute extinction simplified settlement procedure statutory deadline failure procedural termination tax reform 2018 litigation costs allocation administrative tax court contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 11858/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (quale incorporante Unipol Assicurazioni S.p.A. a sua volta incorporante Aurora Assicurazioni S.p.A.), rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe Russo Corvace, Giuseppe Pizzonia e Giancarlo Zoppini, con domicilio eletto in Roma, in via della Scrofa n. 57, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4753/01/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TMB031M00548/2012.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ( 2o22- Il Presi 'OSTUICO IN CANC LLERI