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Decreto — n. 25106/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 25106/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, and no objection to the definition was raised. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if the parties fail to request the simplified settlement procedure within the statutory deadline, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified settlement procedure statutory deadline failure tax administrative litigation costs allocation rule differimento dell'imposizione procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
TD3030403626 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 14987/2018 R.G. proposto da Mario Runco & Figlio Sri, rappresentato e difeso dall' Avv. Ponte Terenzio Fulvio, con domicilio eletto in Roma, P.le Enrico Dunant, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Calenda Gloria; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 3226/3/17, pronunciata con riferimento ali' atto impositivo n. TD3030403626 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPi:YflTATO IN CANCELLERIA 2 3 AG 2022 h_ CANCELL