Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 25039/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax dispute process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 25039/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax dispute process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The Revenue Agency and the taxpayer failed to file the necessary application under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, and no objection to the definition was raised. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party that advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the lapse of the deadline for requesting the simplified settlement procedure, unless the parties request the fixing of a hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
process extinguishment simplified settlement procedure tax dispute termination statutory deadline lapse costs allocation rule tassazioni fiscali differimento dell'imposizione assoggettamento del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2049/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Di Prima Maurizio (quale socio: Il Taschino di M Di Prima & F.11i S.a.s. in liquidazione), rappresentato e difeso dagli Avv. Rosario Campione e Massimo Ingarao, con domicilio eletto presso gli indirizzi pec: massi mo. i ngarao@pec.ordineavvocaticata nia it e rosario.campione@pec.ordineavvocaticatania.it , in uso ai suddetti professionisti; avverso la sentenza della Commissione tributaria della Sicilia Sezione staccata di Catania n. 2363/17/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TYSO1D101503.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2°/0)2z Il Pre E; E