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Decreto — n. 25037/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to missed deadline for simplified tax definition request.

Numero d'incarto Decreto — n. 25037/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party filed the required request for simplified tax definition by the December 31, 2020 deadline. Etis 2000 Spa challenged a regional commission decision regarding an impositivo act, arguing for a favorable tax treatment. The court ruled that the statutory time limit expired without intervention, legally terminating the case and assigning procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process is extinguished if the parties fail to request the simplified tax definition within the prescribed term, unless they subsequently request a hearing.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified tax definition statutory time limit decreto legislativo 119/2018 procedural costs allocation contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
TYS03C101355 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
TYS03C101355 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 13119/2018 R.G. proposto da Etis 2000 Spa, rappresentato e difeso dall' Avv. Leggio Alessandra, con domicilio eletto in Roma, via Tacito, n. 90, presso lo studio dell'Avv. Vaccaro Giuseppe; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez staccata di Catania n. 4277/17/17, pronunciata con riferimento alli atto impositivo n. TYS03C101355 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma/ 2,